Cassazione Civile, Sentenza n. 24183/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sull'efficacia della disdetta del contratto di affitto agrario del 1975 e sulla conseguente scadenza/risoluzione del rapporto locatizio relativo a terreni in Ripacandida (PZ). La proprietaria aveva intimato disdetta datata 3/10/2011; il Tribunale aveva accertato la cessazione del rapporto dall'annata 2011/2012 e condannato al rilascio i conduttori ritenuti ancora in attività (Donato e Gerardo), rigettando la domanda di indennità per miglioramenti. In appello si contestò: 1) la compensazione delle spese di primo grado nonostante l'estraneità di alcune sorelle al rapporto; 2) l'irritualità della disdetta perché inviata all'ultimo domicilio del de cuius e non alla residenza/conduttore effettivo (Donato), con contestuale eccezione che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non poteva operare; 3) la ripartizione delle spese della consulenza grafologica e l'onere della CTU in presenza di disconoscimento della sottoscrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai fratelli Tirriciello. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione: primo motivo inammissibile per carenza di specifica indicazione e localizzazione degli atti ai sensi dell'art. 366 c.p.c. e comunque la corte d'appello aveva dato motivazione adeguata sulla compensazione delle spese valutando lo status di eredi e il comportamento processuale delle sorelle; secondo motivo inammissibile per mancata indicazione documentale e comunque la corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., considerato che la disdetta fu ritirata da una erede (Irene) e successivamente Donato e Gerardo riconobbero di avere conoscenza della disdetta; terzo motivo infondato in relazione alla liquidazione delle spese della CTU in quanto l'onere delle spese si valuta sulla soccombenza complessiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di cassazione liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. La pronuncia conferma la decisione di merito.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione ai criteri generali per l'assegnazione delle spese processuali e alle tesi dei ricorrenti sulla motivazione
art. 92 c.p.c.
Regola la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni; la corte d'appello ha ritenuto sussistenti ragioni legate alla qualità di eredi e al comportamento processuale delle convenute
art. 88 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese e alla motivazione della loro ripartizione
art. 366 c.p.c.
art. 366 c.p.c., comma 1, n.6 e n.4
Imposta l'onere del ricorrente in cassazione di indicare e localizzare atti e documenti; la mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità di alcune censure
art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza della dichiarazione inviata al domicilio del destinatario; la corte ha ritenuto integrata la presunzione perché la disdetta fu ritirata da un erede e fu poi riconosciuta da altri eredi
art. 1334 c.c.
Richiamato fra le norme sul negozio giuridico e gli effetti della sua comunicazione
legge n. 203/1982
art. 4, art. 48, art. 49 legge n. 203/1982
Norme disciplinanti il contratto agrario e i termini di disdetta; il rispetto del termine per la disdetta e la conoscenza dei conduttori sono centrale nella decisione
art. 380-bis.1 c.p.c.
Regime delle memorie e possibile trattazione camerale; il ricorso era inizialmente destinato alla trattazione camerale ma rinviato in udienza pubblica per rilievo nomofilattico
DPR n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Norma richiamata in ordine al versamento di somme al competente ufficio, indicata nella parte dispositiva
Cass. n. 17868/2007
Precedente citato in tema di efficacia della disdetta e presunzione di conoscenza
Cass. n. 19048/2016
Giurisprudenza richiamata a proposito degli oneri di indicazione e produzione dei documenti in cassazione
Cass., Sez. Un., n. 34469/2019
Precedente sulla necessità di riproduzione e localizzazione dei documenti per censurare la valutazione del giudice di merito
Cass. n. 18695/2021
Conferma della giurisprudenza sulla inammissibilità per mancata localizzazione documentale
Cass. n. 20763/2018
Richiamata in tema di impugnazione della liquidazione delle spese e necessità di produzione del decreto di liquidazione
Cass. n. 13356/2021
Principio secondo cui la soccombenza si valuta sull'esito complessivo della lite ai fini della ripartizione delle spese
Cass. n. 6369/2013
Giurisprudenza citata sul criterio della soccombenza e attribuzione delle spese processuali
Massime di principio
- In cassazione è essenziale indicare e localizzare con precisione atti e documenti prodotti in sede di merito; la mancata puntuale localizzazione rende improcedibile o inammissibile la censura (art. 366 c.p.c.).
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. può essere disposta nonostante la soccombenza formale se sussistono gravi ed eccezionali ragioni correlate al comportamento delle parti o alla concreta situazione di fatto (es. qualità di eredi e interventi nella conduzione).
- Per la validità della disdetta del contratto agrario la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. può operare anche se la comunicazione è stata ricevuta da un erede diverso dal convenuto principale, quando vi sia prova che l'avviso sia pervenuto e sia stato posto a conoscenza degli altri conduttori in tempo utile.
- La correttezza formale dell'indirizzo di notifica va valutata insieme alle circostanze fattuali: l'invio al domicilio dell'ultimo titolare può essere sufficiente se emerga che la conoscenza è effettivamente giunta ai destinatari rilevanti.
- La ripartizione delle spese per consulenze tecniche si valuta con riferimento alla soccombenza complessiva della lite; non rileva che una parte abbia avuto esiti favorevoli in qualche fase del processo.
- Nei casi di successione tra affittuari, il comportamento effettivo (es. gestione del fondo, riconoscimento di comunicazioni) assume rilievo decisivo nella determinazione degli obblighi processuali e nell'assegnazione delle spese.
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