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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24183/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'efficacia della disdetta del contratto di affitto agrario del 1975 e sulla conseguente scadenza/risoluzione del rapporto locatizio relativo a terreni in Ripacandida (PZ). La proprietaria aveva intimato disdetta datata 3/10/2011; il Tribunale aveva accertato la cessazione del rapporto dall'annata 2011/2012 e condannato al rilascio i conduttori ritenuti ancora in attività (Donato e Gerardo), rigettando la domanda di indennità per miglioramenti. In appello si contestò: 1) la compensazione delle spese di primo grado nonostante l'estraneità di alcune sorelle al rapporto; 2) l'irritualità della disdetta perché inviata all'ultimo domicilio del de cuius e non alla residenza/conduttore effettivo (Donato), con contestuale eccezione che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non poteva operare; 3) la ripartizione delle spese della consulenza grafologica e l'onere della CTU in presenza di disconoscimento della sottoscrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai fratelli Tirriciello. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione: primo motivo inammissibile per carenza di specifica indicazione e localizzazione degli atti ai sensi dell'art. 366 c.p.c. e comunque la corte d'appello aveva dato motivazione adeguata sulla compensazione delle spese valutando lo status di eredi e il comportamento processuale delle sorelle; secondo motivo inammissibile per mancata indicazione documentale e comunque la corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., considerato che la disdetta fu ritirata da una erede (Irene) e successivamente Donato e Gerardo riconobbero di avere conoscenza della disdetta; terzo motivo infondato in relazione alla liquidazione delle spese della CTU in quanto l'onere delle spese si valuta sulla soccombenza complessiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di cassazione liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. La pronuncia conferma la decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai criteri generali per l'assegnazione delle spese processuali e alle tesi dei ricorrenti sulla motivazione

  • art. 92 c.p.c.

    Regola la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni; la corte d'appello ha ritenuto sussistenti ragioni legate alla qualità di eredi e al comportamento processuale delle convenute

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese e alla motivazione della loro ripartizione

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366 c.p.c., comma 1, n.6 e n.4

    Imposta l'onere del ricorrente in cassazione di indicare e localizzare atti e documenti; la mancata indicazione ha determinato l'inammissibilità di alcune censure

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza della dichiarazione inviata al domicilio del destinatario; la corte ha ritenuto integrata la presunzione perché la disdetta fu ritirata da un erede e fu poi riconosciuta da altri eredi

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato fra le norme sul negozio giuridico e gli effetti della sua comunicazione

  • legge n. 203/1982

    art. 4, art. 48, art. 49 legge n. 203/1982

    Norme disciplinanti il contratto agrario e i termini di disdetta; il rispetto del termine per la disdetta e la conoscenza dei conduttori sono centrale nella decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regime delle memorie e possibile trattazione camerale; il ricorso era inizialmente destinato alla trattazione camerale ma rinviato in udienza pubblica per rilievo nomofilattico

  • DPR n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Norma richiamata in ordine al versamento di somme al competente ufficio, indicata nella parte dispositiva

  • Cass. n. 17868/2007

    Precedente citato in tema di efficacia della disdetta e presunzione di conoscenza

  • Cass. n. 19048/2016

    Giurisprudenza richiamata a proposito degli oneri di indicazione e produzione dei documenti in cassazione

  • Cass., Sez. Un., n. 34469/2019

    Precedente sulla necessità di riproduzione e localizzazione dei documenti per censurare la valutazione del giudice di merito

  • Cass. n. 18695/2021

    Conferma della giurisprudenza sulla inammissibilità per mancata localizzazione documentale

  • Cass. n. 20763/2018

    Richiamata in tema di impugnazione della liquidazione delle spese e necessità di produzione del decreto di liquidazione

  • Cass. n. 13356/2021

    Principio secondo cui la soccombenza si valuta sull'esito complessivo della lite ai fini della ripartizione delle spese

  • Cass. n. 6369/2013

    Giurisprudenza citata sul criterio della soccombenza e attribuzione delle spese processuali

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale indicare e localizzare con precisione atti e documenti prodotti in sede di merito; la mancata puntuale localizzazione rende improcedibile o inammissibile la censura (art. 366 c.p.c.).
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. può essere disposta nonostante la soccombenza formale se sussistono gravi ed eccezionali ragioni correlate al comportamento delle parti o alla concreta situazione di fatto (es. qualità di eredi e interventi nella conduzione).
  • Per la validità della disdetta del contratto agrario la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. può operare anche se la comunicazione è stata ricevuta da un erede diverso dal convenuto principale, quando vi sia prova che l'avviso sia pervenuto e sia stato posto a conoscenza degli altri conduttori in tempo utile.
  • La correttezza formale dell'indirizzo di notifica va valutata insieme alle circostanze fattuali: l'invio al domicilio dell'ultimo titolare può essere sufficiente se emerga che la conoscenza è effettivamente giunta ai destinatari rilevanti.
  • La ripartizione delle spese per consulenze tecniche si valuta con riferimento alla soccombenza complessiva della lite; non rileva che una parte abbia avuto esiti favorevoli in qualche fase del processo.
  • Nei casi di successione tra affittuari, il comportamento effettivo (es. gestione del fondo, riconoscimento di comunicazioni) assume rilievo decisivo nella determinazione degli obblighi processuali e nell'assegnazione delle spese.

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