Cassazione Civile, Ordinanza n. 40043/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da una sequenza di operazioni straordinarie: costituzione di una società, conferimenti di rami d'azienda nella società conferitaria, successiva cessione delle partecipazioni della conferitaria a un terzo e fusione finale. L'Ufficio ha notificato avvisi di liquidazione ritenendo che l'operazione complessiva dovesse essere riqualificata come cessione d'azienda, con applicazione delle maggiori imposte di registro e ipotecaria. Le società hanno impugnato gli avvisi sostenendo che, ai fini dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'imposizione deve fondarsi solo sul contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza valorizzare elementi extratestuali o il collegamento tra più atti; hanno inoltre dedotto che la sentenza d'appello avesse impropriamente applicato una logica antielusiva, e che comunque mancassero i presupposti dell'abuso del diritto, essendovi valide ragioni economiche. Con il quarto motivo hanno denunciato omesso esame delle ragioni economiche. L'Agenzia ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha censurato la detrazione dalla base imponibile delle somme già versate in relazione ai singoli aumenti di capitale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo di ricorso delle società, ritenendo che l'art. 20 TUR, nella formulazione rilevante e alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, imponga di considerare solo l'atto presentato alla registrazione e i suoi effetti giuridici, senza poter desumere una cessione d'azienda dal collegamento tra più negozi tipici. Ha quindi escluso che operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito da cessione di partecipazioni siano, di per sé, riqualificabili come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato anche il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti e annullando gli avvisi di liquidazione. Spese compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo in corso di causa.
Norme richiamate
Ai fini dell'imposta di registro, l'atto va interpretato secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, ma l'indagine resta circoscritta agli elementi desumibili dall'atto stesso, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
Il richiamo alla disciplina antielusiva generale consente di presidiare i possibili abusi del diritto, ma non trasforma l'art. 20 in una norma antielusiva in senso proprio.
L'eventuale sottrazione di ricchezza imponibile per mezzo di operazioni abusive può rilevare sotto il profilo della disciplina generale antiabuso; tale norma resta il riferimento per il contrasto ai vantaggi fiscali indebiti.
art. 3 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta non fondata; il legislatore può circoscrivere la base imponibile agli effetti giuridici dell'atto senza violare il principio di eguaglianza.
art. 53 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso che la limitazione dell'indagine agli effetti giuridici dell'atto sia incompatibile con la capacità contributiva, in quanto coerente con la natura di imposta d'atto.
È il vizio dedotto per violazione di legge nei primi tre motivi del ricorso.
È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle asserite valide ragioni economiche dell'operazione.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato e deciso nel merito, annullando gli avvisi di liquidazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire sulla base del contenuto dell'atto presentato alla registrazione e dei soli effetti giuridici da esso desumibili, senza ricorrere a elementi extratestuali o a un insieme di atti collegati per costruire una fattispecie imponibile diversa.
- L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 ha natura di norma interpretativa dell'atto e non di norma antielusiva in senso stretto: la riqualificazione non può spingersi fino a superare lo schema negoziale tipico effettivamente realizzato.
- Operazioni societarie complesse, come conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni della conferitaria, non sono automaticamente riqualificabili come cessione d'azienda ai fini del registro solo perché producono un risultato economico analogo.
- Il contrasto all'abuso del diritto resta possibile, ma deve muoversi nell'ambito della specifica disciplina antielusiva e richiede l'accertamento dell'indebito vantaggio fiscale e dell'uso distorto degli strumenti negoziali; la mera presenza di un risparmio d'imposta non basta.
- Quando la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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