Cassazione Penale, Sentenza n. 24340/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Briguori per più capi di imputazione: 1) truffa per ottenere un finanziamento agevolato ex D.Lgs. n.185/2000 (capo 156) mediante fatturazioni per operazioni inesistenti; 2) autoriciclaggio per l'impiego delle somme percepite nell'acquisto del complesso 'Florida' (capo 157); 3) concorso esterno in associazione mafiosa e aggravante di agevolazione mafiosa (capo 160 e aggravante art.416-bis); 4) intestazione fittizia di società e beni per eludere misure di prevenzione e agevolare reati di riciclaggio (capi 161-168). Il ricorrente ha contestato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, denunciando valutazioni illogiche e la eccessiva affidamento su intercettazioni senza adeguata disamina documentale, bancaria e verifiche in loco; ha inoltre contestato la mancanza dell'elemento soggettivo per l'aggravante mafiosa e per il concorso esterno.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per carenza e superficialità nella valutazione del quadro indiziario: le intercettazioni non sono state adeguatamente corroborate da accessi, verifiche presso la sede della TM House, esame completo della documentazione contabile e ricostruzione analitica dei flussi bancari; analoghe criticità sono state riscontrate rispetto alle accuse di autoriciclaggio, intestazione fittizia e concorso esterno/aggravante mafiosa. È stata sottolineata l'insufficiente prova della consapevolezza e volontà di agevolare l'associazione mafiosa e la non sufficienza della mera contiguità o di rapporti economici con singoli affiliati. Per questi motivi l'ordinanza cautelare è stata annullata senza rinvio e ne è stata disposta la scarcerazione immediata dell'indagato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che per configurare la truffa finalizzata all'ottenimento del finanziamento agevolato non siano sufficienti intercettazioni generiche: occorre prova oggettiva della simulazione dell'attività e della fitticità delle operazioni (ispezioni, documentazione contabile e analisi dei flussi bancari).
Norma di riferimento per i finanziamenti agevolati oggetto della presunta truffa; la Corte ha rilevato che il semplice richiamo alla finalità diversa non sostituisce le verifiche richieste per dimostrare l'illecità dell'impiego dei fondi.
art. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.
Riguardano reati connessi a riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. La Corte ha osservato che non è logico dedurre l'autoriciclaggio solo da conversazioni che menzionano somme parziali; è necessaria una ricostruzione precisa dei movimenti finanziari per dimostrare l'impiego illecito dei proventi.
L'aggravante per avere agevolato un'associazione mafiosa richiede la coscienza e volontà di favorire gli interessi della cosca. La Corte ha precisato che mera contiguità, rapporti economici o benefici personali non sono sufficienti a provare tale finalità.
La norma sull'intestazione fittizia richiede l'accertamento della titolarità sostanziale (socio di fatto) e la verifica della provenienza dei fondi e della finalità di eludere misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la semplice amministrazione di fatto non provi da sola la fitticità dell'intestazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata in tema di esigenze cautelari e presunzioni; la Corte ha sottolineato che non è ammissibile fondare la custodia cautelare solo su presunzioni di legge senza valutazione attuale e concreta degli elementi probatori, specie alla luce del decorso del tempo.
art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n.306 conv. L. 7 agosto 1992, n.356
Norma collegata alle fattispecie di intestazione fittizia richiamata nel provvedimento; la Corte ricorda che per applicarla serve prova della titolarità sostanziale e delle finalità elusive.
Massime di principio
- In sede cautelare la "gravità indiziaria" richiede un quadro probatorio convergente, specifico e corroborato: intercettazioni isolate hanno valore limitato se non affiancate da accertamenti documentali, bancari e verifiche in loco.
- Per i reati economico- finanziari (truffe su finanziamenti, riciclaggio, autoriciclaggio) è necessaria la ricostruzione analitica dei flussi di denaro e l'esame puntuale delle fatture e della contabilità per dimostrare l'impiego illecito delle somme.
- L'accertamento dell'intestazione fittizia presuppone la prova della titolarità sostanziale (socio di fatto) e della provenienza delle risorse utilizzate, non la sola qualificazione del soggetto come amministratore di fatto.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede la coscienza e volontà di favorire gli interessi dell'associazione; la mera vicinanza o scambio occasionale con singoli affiliati non basta a provarla.
- Il concorso esterno in associazione mafiosa necessita della dimostrazione di un rapporto di reciproci vantaggi funzionali agli scopi dell'associazione; pagamenti o rapporti episodici devono essere valutati nella loro rilevanza causale e non assunti automaticamente come prova.
- Il decorso del tempo e l'assenza di manifestazioni recenti di condotte analoghe sono elementi rilevanti nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e devono essere adeguatamente considerati dall´autorità giudicante.
- Quando le indagini si basano in gran parte su dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, l´accusa deve integrare questi elementi con riscontri oggettivi e documentali per superare il controllo di legittimità in sede di impugnazione.
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