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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17707/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto, in un precedente giudizio tributario, una decisione favorevole sul diniego di rimborso di somme versate all'Erario in relazione a una errata valutazione dell'asse ereditario materno. Successivamente avevano proposto ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l'esecuzione del giudicato, sostenendo che la sentenza passata in giudicato avesse riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta di successione per l'intero importo da loro ritenuto dovuto e che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto determinare il quantum ancora dovuto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato la violazione delle norme sul procedimento di ottemperanza, lamentando che la sentenza impugnata avesse di fatto vanificato la funzione del giudizio di ottemperanza e non avesse dato attuazione al giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza tributaria è ammissibile solo nei limiti del giudicato da eseguire e serve a rendere effettivo il comando contenuto nella sentenza, senza poter attribuire diritti nuovi o ulteriori. Nel caso concreto, la pretesa degli istanti non coincideva con l'esecuzione di un giudicato di condanna a un rimborso determinato in misura diversa da quella già riconosciuta, ma mirava sostanzialmente a ottenere un ricalcolo della somma sulla base di una successiva dichiarazione integrativa. Poiché non era dimostrato che la sentenza da eseguire avesse imposto all'Amministrazione di ricalcolare l'importo dovuto, la declaratoria di inammissibilità resa dal giudice tributario era corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    il giudizio di ottemperanza nel processo tributario è esperibile per far valere l'inerzia della P.A. o la difformità dell'atto esecutivo rispetto al giudicato, ma resta confinato entro l'oggetto della controversia definita dalla sentenza da eseguire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non può attribuire alle parti diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudicato, perché il procedimento ha carattere chiuso entro i confini della decisione da eseguire.
  • Il giudizio di ottemperanza non coincide con l'esecuzione forzata civile: il suo scopo è rendere effettivo il comando del giudicato, anche quando la sentenza non presenti puntualità e precisione tali da consentire una mera esecuzione materiale.
  • L'ottemperanza è ammissibile solo quando la sentenza tributaria sia esecutiva e contenga specifiche prescrizioni da attuare; in mancanza, non può essere utilizzata per ottenere un nuovo accertamento o il ricalcolo di quanto dovuto.
  • Chi invoca l'ottemperanza deve dimostrare che il contenuto del giudicato imponga effettivamente all'Amministrazione l'adempimento richiesto; non è sufficiente allegare una diversa lettura delle premesse della sentenza o un asserito errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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