Cassazione Civile, Ordinanza n. 07826/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, nel rigettare i primi due motivi di appello, aveva ritenuto inutilizzabile un documento prodotto dalla convenuta dopo l'udienza ex art. 702-bis c.p.c. e prima dell'ordinanza decisoria ex art. 702-ter c.p.c. Deduceva violazione di legge, sostenendo che nel rito sommario non vi sarebbe una preclusione alla produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e che, quindi, il documento avrebbe dovuto essere ammesso. Aggiungeva che, cadendo tale statuizione, sarebbe travolto anche il secondo motivo d'appello dichiarato assorbito. La controricorrente resisteva al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto che, nel rito sommario di cognizione, la produzione documentale può avvenire fino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., quindi la censura sulla pretesa decadenza era fondata in astratto. Tuttavia, ha rilevato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato il documento e ne aveva escluso la decisività, perché l'atto in esso contenuto, integrativo del contratto preliminare, era stato superato dal successivo contratto definitivo. Poiché il ricorso non censurava questa autonoma ratio decidendi, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel rito sommario di cognizione non è prevista una sanzione processuale per il mancato rispetto dell'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti, né per il mancato deposito iniziale; la produzione documentale è ammissibile fino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
L'ordinanza che definisce il rito sommario segna il termine finale entro il quale è consentita la produzione documentale.
La doglianza era formulata formalmente come vizio di motivazione/violazione di legge, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di attacco all'autonoma ratio decidendi.
La ricorrente invocava l'effetto espansivo della riforma sulla questione assorbita, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la deduzione perché mancava la censura della ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, la produzione di documenti è ammissibile fino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.; non opera una preclusione automatica per il solo fatto che il deposito avvenga dopo il primo atto difensivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una parte della motivazione non decisiva ma omette di attaccare l'autonoma ratio decidendi posta dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- L'eventuale fondatezza di una doglianza su una preclusione processuale non basta a cassare la sentenza se la decisione impugnata è sorretta anche da una diversa argomentazione non specificamente impugnata.
- L'effetto espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. non può essere invocato utilmente se il motivo di ricorso non investe la statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata.
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