Cassazione Penale, Sentenza n. 24274/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma (15/12/2021) che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma secondo, c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 43 L. n. 689/1981 per il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, censurando la motivazione della Corte di appello che aveva escluso la conversione per l'apparente impossibilita' economica del condannato; lamenta inoltre omissione di motivazione circa la possibilita' di adottare modalità esecutive alternative richiamando gli artt. 71 L. 689/1981, 660 c.p.p. e 133‑ter c.p., e invoca gli effetti della decisione della Corte costituzionale n. 28/2022 sul valore giornaliero della detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la decisione impugnata in quella parte e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio esclusivamente sulla questione della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. L'affermazione di responsabilita' e' rimasta irrevocabile (non impugnata). La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la conversione in pena pecuniaria e' consentita anche per soggetti in condizioni economiche disagiate e che la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce alle misure sostitutive con prescrizioni e non alla pena pecuniaria.
Norme richiamate
Il ricorso denunciava la violazione di tale disposizione in relazione al rigetto della conversione; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare correttamente la possibilita' di sostituzione con pena pecuniaria.
Sentenza Sezioni Unite n. 24476 del 22/04/2010 (Gagliardi)
la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.
Principio vincolante richiamato dalla Corte di cassazione: l'eventuale difficolta' economica del condannato non costituisce di per sé ostacolo alla conversione in pena pecuniaria.
Il giudice deve tenere conto dei criteri indicati in art. 133 (tra cui le condizioni di vita individuali, familiari e sociali) nell'esercizio della discrezionalita' sostitutiva; non rileva il solo parametro delle condizioni economiche come esclusivo ostativo.
Art. 58, comma secondo, L. 24/11/1981 n. 689
La Corte ha richiamato che la prognosi di inadempimento ai sensi di questa norma si riferisce alle pene sostitutive con prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non alla pena pecuniaria sostitutiva.
Art. 71 L. 689/1981 in combinazione con art. 660 c.p.p. e art. 133-ter c.p.
Il ricorrente aveva chiesto di considerare modalità esecutive alternative; la Corte ha ritenuto che la questione vada riesaminata in sede di rinvio se necessario.
Sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022
Richiamata dal ricorrente in relazione al ridimensionamento del "valore giornaliero" della detenzione; la Corte di cassazione segnala l'esistenza del motivo ma ha disposto il rinvio per nuovo esame della sostituzione sanzionatoria, che dovrà tener conto anche degli effetti di tale pronuncia.
Massime di principio
- La conversione di pene detentive brevi in pena pecuniaria e' ammissibile anche quando il condannato sia in condizioni economiche disagiate; la sola povertà non giustifica il rifiuto della conversione.
- Il rischio di inadempimento espresso in astratto rileva come ostativo solo per quelle misure sostitutive che prevedono prescrizioni (es. semidetenzione, libertà controllata), ma non per la pena pecuniaria che non comporta tali prescrizioni.
- Il giudice deve motivare la decisione sulla sostituzione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (condizioni di vita personale, familiare e sociale), e non puo' basarsi unicamente su valutazioni economiche generiche.
- Se la Corte d'appello si discosta dall'orientamento consolidato della Cassazione senza adeguata motivazione, la decisione puo' essere annullata e rinviata per un nuovo giudizio limitato al trattamento sanzionatorio, lasciando ferma l'affermazione di responsabilita' se non impugnata.
- In situazioni analoghe il giudice dovra' considerare anche le modalita' esecutive alternative previste dagli artt. 71 L. 689/1981, 660 c.p.p. e 133-ter c.p., e valutare eventuali effetti decisionali di pronunce costituzionali (es. Corte cost. n. 28/2022) sul calcolo della conversione.
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