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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15239/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta ferma nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 1 luglio 2025, contestando la motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità per i reati indicati ai capi di imputazione richiamati come artt. 474 e 648 c.p. Chiedeva l'assoluzione, oppure in subordine la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nella fattispecie di cui all'art. 517-ter c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che l'unico motivo si risolveva nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata; perciò il motivo è stato ritenuto aspecifico e solo apparente, quindi inammissibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 474-648 c.p.

    Richiamo ai reati oggetto della decisione di merito, rispetto ai quali il ricorso mirava a contestare la motivazione della responsabilità.

  • art. 517-ter c.p.

    Norma evocata dal ricorrente in via subordinata per chiedere la riqualificazione del fatto contestato al capo 2.

  • art. 606 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma il controllo di specificità del motivo è svolto in sede di legittimità; non viene comunque ricostruito oltre quanto emerge dal testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproduzione delle censure già svolte in appello, se già disattese dal giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità.
  • Sono inammissibili le doglianze che si limitano a reiterare pedissequamente questioni già esaminate dalla corte di merito senza confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza impugnata.
  • La richiesta di assoluzione o di riqualificazione giuridica del fatto non è scrutinabile se veicolata attraverso motivi solo apparenti, privi di autonoma capacità confutativa rispetto alla motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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