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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28956/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo con cinque cartelle, riferite a debiti tributari di diversa natura, tra cui IRPEF, IRAP, ritenute alla fonte, oltre a sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva annullato una sola cartella per intervenuta prescrizione del credito erariale. In appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'amministrazione ritenendo prescritti in cinque anni i crediti tributari azionati. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2946, 2948 e 2953 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione quinquennale anche ai crediti IRPEF e IRAP, mentre per tali imposte il termine sarebbe decennale; 2) violazione dell'art. 2938 c.c. per avere la CTR rilevato d'ufficio una prescrizione breve non eccepita dal contribuente per i tributi; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la CTR pronunciato sulla prescrizione breve senza specifica domanda di parte. La ricorrente sosteneva inoltre che, per la cartella notificata nel 2006, il termine decennale non fosse decorso perché interrotto dall'intimazione notificata nel 2016.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo e li ha rigettati, affermando che la determinazione del corretto termine di prescrizione applicabile è una questione di diritto rilevabile anche d'ufficio e non riservata all'eccezione di parte; quindi non vi è violazione dell'art. 2938 c.c. né ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il primo motivo limitatamente ai tributi erariali principali, chiarendo che per IRPEF e IRAP la prescrizione è decennale e non quinquennale, mentre restano quinquennali gli interessi e le sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    prevede il termine ordinario decennale, applicabile ai crediti IRPEF e IRAP in mancanza di un termine legale più breve.

  • art. 2948 c.c.

    prevede la prescrizione quinquennale per interessi e obbligazioni periodiche; non si estende ai tributi principali indicati in sentenza.

  • art. 2953 c.c.

    la conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo; la mera definitività della cartella o dell'intimazione non basta.

  • art. 2938 c.c.

    la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio solo quando la questione non sia deducibile come corretta applicazione della legge; qui il termine prescrizionale è questione di diritto rilevabile d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice qualifica d'ufficio il corretto regime prescrizionale della pretesa, trattandosi di questione di diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"

    le sanzioni tributarie non coperte da giudicato si prescrivono in cinque anni.

Massime di principio

  • La verifica del corretto termine di prescrizione applicabile a un credito costituisce questione di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, senza necessità di specifica eccezione di parte.
  • La mancata impugnazione di una cartella o di un atto della riscossione determina l'irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo.
  • Per i tributi erariali per i quali la legge non prevede un termine più breve, opera la prescrizione ordinaria decennale; per interessi e sanzioni tributarie continua ad applicarsi, in via autonoma, il termine quinquennale.
  • La prescrizione delle sanzioni tributarie decorre in cinque anni se la definitività non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile; se invece esiste un giudicato, trova applicazione l'art. 2953 c.c. con termine decennale.
  • Il credito per interessi sui tributi è autonomo rispetto all'obbligazione principale e segue il proprio termine prescrizionale quinquennale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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