Cassazione Penale, Ordinanza n. 37487/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, per il reato di estorsione aggravata commesso nel dicembre 2006, con contestazione anche della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. I motivi dedotti sono due: 1) vizio di motivazione per il rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di rinvio dell'udienza formulata dal difensore per asserito legittimo impedimento dell'imputato, nonostante la produzione di un certificato medico relativo a traumi al cranio, alla spalla e a un ginocchio; 2) violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per il mancato riconoscimento del vizio totale di mente ex art. 88 c.p. La Corte rileva che entrambi i motivi riproducono censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto al rinvio dell'udienza, ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui il certificato sanitario attestava traumi ma non un impedimento assoluto, essendo l'imputato dimesso dall'ospedale e privo di prescrizioni di riposo, divieto di movimento o altri elementi impeditivi; quanto al vizio totale di mente, ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso l'incapacità di intendere e di volere. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione di estorsione aggravata confermata nei giudizi di merito
richiamato per l'aggravante contestata; la sentenza precisa che l'attuale riferimento normativo è l'art. 416-bis.1 c.p.
indicato come attuale norma corrispondente all'aggravante già prevista dall'art. 7 l. 203/1991
richiamato per il dedotto vizio totale di mente, escluso in fatto e in diritto dai giudici di merito
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma invocata per denunciare violazione di legge nel mancato riconoscimento del vizio totale di mente
richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
ribadito nel dispositivo per la tutela dei dati personali in caso di diffusione
art. 3 Cost.
non citato espressamente nel testo, ma il bilanciamento richiamato riguarda il diritto di difesa e la ragionevole durata del processo; non si attribuisce una specifica interpretazione normativa oltre il passaggio riportato
art. 24 Cost.
la Corte richiama il diritto costituzionale di difesa nel definire l'impedimento a comparire dell'imputato
art. 111 Cost.
la Corte richiama il principio di ragionevole durata del processo quale limite al riconoscimento dell'impedimento
art. 24 Cost. e art. 111 Cost.
"diritto costituzionale di difesa"; "principio di ragionevole durata del processo"
il legittimo impedimento non deriva automaticamente da una patologia, ma richiede un'impossibilità effettiva, assoluta e non dominabile, da bilanciare con la ragionevole durata del processo
Massime di principio
- L'impedimento a comparire dell'imputato non coincide con la mera esistenza di una patologia o di traumi, ma richiede una impossibilità effettiva, assoluta e legittima di partecipare all'udienza, tale da rendere impossibile anche una partecipazione dignitosa e attiva all'esercizio del diritto di difesa.
- Il legittimo impedimento deve essere sorretto da elementi concreti e specifici che attestino l'impossibilità di comparire; la semplice dimissione ospedaliera, in assenza di prescrizioni di riposo o divieti di movimento, può legittimamente condurre al rigetto del rinvio.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sulle condizioni di salute o sulle circostanze che precludevano la partecipazione all'udienza, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- La censura per vizio di motivazione o violazione di legge non può limitarsi a riprodurre argomentazioni già esaminate nei gradi di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'esclusione del vizio totale di mente è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia preso cognizione degli accertamenti sanitari e abbia reso una motivazione congrua, non illogica e non frutto di travisamento della prova.
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