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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36308/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato ha impugnato l’ordinanza del 12 gennaio 2026 della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di unificazione in un unico cumulo delle pene inflitte con diverse sentenze e di riconoscimento della continuazione fra i fatti della frazione A e quelli della frazione B. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 71 e 78 c.p. e degli artt. 663 e 657 c.p.p., nonché vizio di motivazione: la Corte avrebbe indicato il 28 marzo 2014 quale data di cessazione dell’espiazione relativa alla frazione A, mentre precedenti ordini di esecuzione riportavano il 30 maggio 2015; ha inoltre sostenuto che nel cumulo dovessero essere considerate anche le pene espiate rilevanti ai fini del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. Con il secondo motivo, formulato sulle medesime disposizioni, ha contestato la data del 18 marzo 2017 indicata come inizio della seconda detenzione, affermando che l’ordine di esecuzione riportava l’arresto del 24 gennaio 2017 e che l’errore aveva inciso sul calcolo dei cumuli parziali. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., vizio di motivazione e travisamento del fatto processuale: secondo il ricorrente, l’istanza chiedeva in subordine il riconoscimento della continuazione almeno fra i fatti della frazione B, domanda che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non proposta, senza motivare adeguatamente il rigetto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha ribadito che, quando durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione viene commesso un nuovo reato, occorre formare cumuli parziali secondo la successione temporale dei reati e delle detenzioni, applicando il criterio moderatore dell’art. 78 c.p. e detraendo il presofferto; il divieto dell’art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di computare nel cumulo la custodia cautelare e le pene espiate prima della commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire. Tuttavia, la Corte territoriale non aveva esaminato puntualmente le contestazioni sulle date di cessazione della prima espiazione, di commissione dei reati della frazione B e di inizio della seconda detenzione: il rinvio agli ordini di esecuzione, senza confronto con i rilievi difensivi e con i dati indicati, costituiva motivazione meramente apparente e assertiva. Tali date possono incidere sulla necessità stessa dei cumuli separati. Il terzo motivo è rimasto assorbito, poiché la rivalutazione dei periodi di detenzione e della loro cessazione può fornire elementi utili anche per valutare l’eventuale unicità del disegno criminoso. L’ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 71 c.p.

    Il provvedimento impugnato pone come premessa logica del proprio ragionamento un principio del tutto corretto e condivisibile, secondo il quale in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali

    La norma è indicata fra quelle rilevanti per la formazione dei cumuli di pene concorrenti; la Corte accoglie le doglianze perché non sono state motivate le date necessarie a stabilire la corretta composizione dei cumuli.

  • art. 78 c.p.

    Il provvedimento impugnato pone come premessa logica del proprio ragionamento un principio del tutto corretto e condivisibile, secondo il quale in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali, e quindi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione.

    Nel calcolo dei cumuli parziali va applicato il criterio moderatore dell’art. 78 c.p. e dal risultato va detratto il presofferto; la ricostruzione cronologica delle pene, delle detenzioni e dei nuovi reati deve essere motivata in modo puntuale.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Il provvedimento impugnato, a fronte di tale permessa, rileva come l'istante avesse commesso i fatti per i quali è stato condannato con le sentenze inserite nella frazione B successivamente alla sua scarcerazione per i fatti di cui alla frazione A, ragione per la quale la formazione di due cumuli separati è rispettosa del principio sopra richiamato che dà attuazione al divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che vieta di computare nel cumulo la custodia cautelare e le pene espiate prima della commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

    Non possono essere computate nella pena da eseguire la custodia cautelare e le pene espiate prima della commissione del reato cui si riferisce la determinazione della pena; la corretta applicazione del divieto dipende dalla verifica delle date rilevanti.

  • art. 663 c.p.p.

    L'unica risposta ai rilievi difensivi sul punto data dalla Corte territoriale è che i dati presi a fondamento della decisione risultano dai provvedimenti di esecuzione in atti; ciononostante, la Corte, nell'affermare di ritenere corretti i provvedimenti in atti, avrebbe dovuto comunque esplicitare le ragioni per le quali ritiene che i rilievi difensivi non abbiano fondamento.

    Nel decidere sull’esecuzione e sulla formazione del cumulo, il giudice deve confrontarsi con le contestazioni specifiche sui dati degli atti esecutivi e spiegare perché le ritiene infondate; il mero rinvio agli atti non basta.

  • art. 671 c.p.p.

    L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che impongono una rivalutazione puntuale ed argomentata dei periodi di carcerazione e della loro cessazione in rapporto alla commissione degli ulteriori reati, assorbe l'ulteriore motivo, potendo fornire elementi differenti su cui la Corte potrà meglio valutare la sussistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso.

    La valutazione della continuazione può essere assorbita quando l’accertamento delle date di detenzione e di commissione dei reati, da rinnovare in sede di rinvio, può fornire elementi rilevanti per decidere sull’unicità del disegno criminoso.

  • art. 81 c.p.

    L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che impongono una rivalutazione puntuale ed argomentata dei periodi di carcerazione e della loro cessazione in rapporto alla commissione degli ulteriori reati, assorbe l'ulteriore motivo, potendo fornire elementi differenti su cui la Corte potrà meglio valutare la sussistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso.

    La verifica della continuazione e dell’unicità del disegno criminoso può richiedere la rivalutazione degli elementi cronologici relativi alle detenzioni e alla commissione dei reati; nel caso concreto l’esame del motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Quando, durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, il condannato commette un nuovo reato, la determinazione della pena da eseguire richiede la formazione di cumuli parziali secondo la successione temporale dei reati e delle detenzioni, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. e detrazione del presofferto.
  • Il divieto previsto dall’art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di computare nel cumulo la custodia cautelare e le pene espiate prima della commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire; la sua applicazione dipende dall’accertamento delle date rilevanti.
  • Nel procedimento di esecuzione, quando la difesa contesta specificamente le date risultanti dagli atti e il loro effetto sulla formazione dei cumuli, il giudice deve esaminare tali rilievi e motivare le ragioni della loro reiezione; il semplice richiamo agli ordini di esecuzione non costituisce risposta adeguata.
  • La valutazione della continuazione può essere rimessa a nuovo esame quando l’accertamento dei periodi di detenzione, della loro cessazione e della data di commissione degli ulteriori reati può incidere sulla ricostruzione del disegno criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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