Cassazione Penale, Ordinanza n. 02324/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché formulato con censure di merito non confrontate in modo specifico con la motivazione della Corte di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sussistenza, nei confronti dell'imputato, della contestata aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha denunciato formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il metodo mafioso fosse desumibile dalla condotta tenuta verso il titolare dell'esercizio commerciale preso di mira, condotta connotata da gratuita violenza finalizzata a ribadire la dominanza e il controllo del territorio e delle attività esercitate dal clan camorristico di riferimento.
Norme richiamate
L'aggravante del metodo mafioso è ritenuta sussistente quando la condotta sia connotata da violenza idonea a evocare e rafforzare una posizione di dominio e controllo territoriale riconducibile a un contesto mafioso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata a sostegno della legittimità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi probatori.
- La censura in cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione puntuale della motivazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini dell'aggravante del metodo mafioso, può rilevare una condotta violenta o intimidatoria che, nel contesto concreto, si presenti come manifestazione di controllo del territorio e delle attività economiche da parte di un sodalizio mafioso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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