Cassazione Penale, Ordinanza n. 33492/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 ottobre 2025, relativa a un reato consumato il 28 agosto 2017 avente a oggetto l'appropriazione di sei semirimorchi di rilevante valore economico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 157 c.p. e 531 c.p.p., lamentando la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo l'assenza di precedenti condanne. La memoria difensiva depositata il 18 giugno 2026 è stata rilevata come tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché alla data della sentenza impugnata non era decorso il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della disciplina della sospensione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione immune da vizi logici, valorizzando l'appropriazione di sei semirimorchi di rilevante valore economico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva allegato il certificato del casellario giudiziale necessario a verificare l'asserita assenza di precedenti condanne. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina della prescrizione è stata applicata considerando il termine massimo decorrente dalla consumazione del reato.
La Corte ha ritenuto operante la disciplina della sospensione della prescrizione nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.
La mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è stata ritenuta corretta perché il termine non era decorso.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'oggetto e del rilevante valore economico della condotta appropriativa.
Il motivo sul diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto generico e non autosufficiente per la mancata produzione del certificato del casellario giudiziale.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
La norma è richiamata quale fonte del testo dell'art. 159 c.p. relativo alla sospensione della prescrizione.
Massime di principio
- Quando il reato è stato commesso dopo l'entrata in vigore della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decorso del termine deve essere calcolato applicando tale disciplina; la prescrizione non può essere dichiarata se, alla data della sentenza impugnata, il termine massimo così determinato non è decorso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione immune da vizi logici valorizzando il rilevante valore economico dell'oggetto della condotta appropriativa e la conseguente non esiguità dell'offesa.
- È generico e non autosufficiente il motivo di ricorso per cassazione relativo al diniego della sospensione condizionale della pena quando il ricorrente deduce l'assenza di precedenti condanne senza allegare o indicare in modo verificabile il certificato del casellario giudiziale necessario a dimostrare il presupposto invocato.
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