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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04241/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la società editrice di un quotidiano, l'articolista e il direttore responsabile, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per un articolo pubblicato il 1 maggio 2014 che le attribuiva falsamente di essere debitrice di euro 700.000 verso un soggetto coinvolto in un episodio di incendio. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti al risarcimento, oltre a porre a carico dell'autore dell'articolo la riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948. In appello, i convenuti avevano ottenuto riforma della decisione: la corte territoriale aveva ritenuto operante l'esimente del diritto di cronaca, valorizzando la verità putativa desunta dagli atti penali e richiamando gli artt. 51 e 21 Cost. La società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 59 c.p. e dell'art. 21 Cost., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto scriminata la pubblicazione pur in presenza di altri atti processuali che avrebbero consentito una ricostruzione diversa e corretta dei fatti; con il secondo ha denunciato la medesima violazione normativa e l'omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'articolo avesse travisato il contenuto degli atti penali, attribuendole un debito e circostanze fattuali non vere. Gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizio motivazionale, fossero in realtà censure di puro merito, volte a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dalla corte d'appello. Per tale ragione non ha esaminato nel merito la pretesa violazione dell'esimente del diritto di cronaca. Non ha provveduto sulle spese, poiché gli intimati non si erano difesi. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione fattuale; la dedotta violazione di legge era, in concreto, diretta a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Le censure erano, al più, riconducibili al vizio motivazionale nel testo previgente, ma in modo inammissibile perché miravano a un terzo grado di merito.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato come esimente del diritto di cronaca/cronaca giudiziaria, ma la Corte non ne ha esaminato la portata sostanziale perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 59 c.p.

    Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 51 c.p.; la Corte non ne ha affrontato il contenuto, arrestandosi alla rilevata inammissibilità delle censure.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato quale parametro di tutela della libertà di stampa; non è stato oggetto di scrutinio nel merito per la natura fattuale delle doglianze.

  • art. 12 l. 47/1948

    Citato nel riepilogo dei precedenti di merito come base della riparazione pecuniaria posta a carico dell'autore dell'articolo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione della disciplina sul c.d. doppio contributo.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    Richiamata come precedente di legittimità per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • L'erronea ricostruzione della vicenda fattuale non può essere veicolata come violazione degli artt. 51 o 59 c.p. quando la doglianza presuppone solo una diversa lettura degli atti e dei documenti esaminati nel merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente un terzo grado di merito né la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di appello con quella auspicata dalla parte ricorrente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e gli intimati non svolgono difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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