Sentenza n. 10/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria della selezione per “addetti all’ufficio per il processo” del 15 giugno 2024; - del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 15/06/2024 e l’eventuale diniego; - nonché: 1) per il riconoscimento dei punteggi per ciascun titolo di studio, abilitazione professionale, attestazione e certificazione dichiarati nella domanda di partecipazione; 2) per la conseguente condanna della competente Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese; 3) per l’annullamento e/o la dichiarazione di illegittimità di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 11\11\2024: per l’annullamento: - della graduatoria della selezione per “addetti all’ufficio per il processo” del 15 giugno 2024; - della scheda di valutazione dei titoli depositata nel fascicolo del procedimento n. 02400439 (all. A); - nonché: 1) per il riconoscimento dei punteggi per ciascun titolo di studio, abilitazione professionale, attestazione e certificazione dichiarati nella domanda di partecipazione; 2) per la conseguente condanna della competente Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese; 3) atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della selezione per addetti all'ufficio per il processo, scheda di valutazione dei titoli e silenzio sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria della selezione per addetti all'ufficio per il processo del 15 giugno 2024, il silenzio o eventuale diniego sull'istanza di accesso agli atti e, con motivi aggiunti, la scheda di valutazione dei titoli. Ha chiesto il riconoscimento dei punteggi spettanti per i titoli di studio, l'abilitazione professionale, le attestazioni e le certificazioni dichiarati nella domanda, nonché l'adozione delle misure conseguenti. Successivamente ha dichiarato di essere stata assunta dal Ministero della Giustizia, previa rettifica del punteggio nei termini indicati nel ricorso, sostenendo che fosse cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la ricorrente non ha depositato il provvedimento di rettifica del punteggio e mancava quindi la prova documentale dell'intervento amministrativo satisfattivo o di autotutela. Ha tuttavia interpretato la dichiarazione della ricorrente come rinuncia implicita alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate. La ricorrente è stata ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.417,00, oltre rimborso forfettario del 15% e oneri di legge.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere richiede la prova che l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata; in mancanza del deposito del provvedimento amministrativo satisfattivo, non può essere dichiarata nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la dichiarazione della parte può essere interpretata in tal senso anche quando non consenta di provare la piena soddisfazione della pretesa.
Richiamato quale fondamento processuale della decisione, senza un'ulteriore interpretazione specifica nel testo.
Il compenso professionale liquidato per il patrocinio a spese dello Stato è stato ridotto della metà.
artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, d.m. 55/2014
I compensi professionali sono stati determinati considerando la natura e la difficoltà della controversia, il risultato del giudizio e i parametri minimi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la prova documentale dell'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente da parte dell'amministrazione; la mera dichiarazione della parte e l'allegazione di un intervento amministrativo non documentato non sono sufficienti.
- Quando la parte ricorrente dichiara, in modo incompatibile con la prosecuzione del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche se non sussistono i presupposti documentali per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta assunzione della candidata, accompagnata dall'allegazione di una rettifica del punteggio, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia sulla graduatoria, ma non consente di accertare in via definitiva la cessazione della materia del contendere senza prova dell'atto satisfattivo.
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