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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00367/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per recupero di costi relativi a operazioni inesistenti; sulla base della ristretta base sociale aveva poi notificato alla socia un ulteriore avviso, imputandole utili extracontabili presuntivamente distribuiti in nero e recuperando a tassazione IRPEF e addizionali. La contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo ragione in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e non idonea la prova contraria. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente perché le prove documentali offerte non avessero vinto la presunzione; (2) omesso esame di fatti decisivi; (3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sul processo tributario, per avere la sentenza fondato la decisione su un ragionamento presuntivo privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; (4) violazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta e del principio del favor rei, chiedendo l'applicazione delle sanzioni più favorevoli introdotte dallo ius superveniens.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle sanzioni e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per la sola rideterminazione delle sanzioni secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole e per le spese del giudizio di legittimità. Rimane ferma, invece, la statuizione sul merito dell'accertamento fiscale relativo agli utili extracontabili presuntivamente distribuiti alla socia.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza, l'apparenza o l'incomprensibilità della motivazione determinano nullità della sentenza solo quando impediscono di individuare il thema decidendum e le ragioni del decisum; il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato con le norme sulla nullità della sentenza per i vizi di motivazione, in connessione con il requisito della funzionalità dell'atto processuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Applicabile anche al rito tributario per effetto del rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992; impone una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Consente il rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile compatibili, incluse le disposizioni di attuazione, anche nel processo tributario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rimedio azionato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Parametro del minimo costituzionale della motivazione; la violazione sussiste solo in presenza di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di prova e presunzioni nel processo tributario.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997

    È stata ritenuta applicabile la disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta nei giudizi ancora pendenti, con necessità di rideterminare le sanzioni secondo lo ius superveniens.

  • d.lgs. 158/2015

    La revisione del sistema sanzionatorio non ha introdotto una generalizzata riduzione delle sanzioni, ma una disciplina in parte più favorevole al contribuente, da applicare ai giudizi ancora pendenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica purché consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del merito.
  • In materia di imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario e non il mero accertamento di maggiori redditi in capo alla società.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, spetta al socio fornire prova contraria rigorosa; tale prova può consistere, secondo l'orientamento richiamato, nella dimostrazione dell'assoluta estraneità alla gestione societaria, ma la prova deve essere precisa e convincente.
  • La disciplina sanzionatoria tributaria sopravvenuta più favorevole si applica ai giudizi non ancora definiti, con obbligo del giudice di merito di procedere alla rideterminazione delle sanzioni secondo il regime più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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