Cassazione Civile, Sentenza n. 4425/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima l'imposizione dell'imposta regionale sulle concessioni statali (anno 2006) relativa a una concessione demaniale marittima rilascata dall'Autorità Portuale di Livorno. La ricorrente sosteneva che tali concessioni rilasciate dalle Autorità portuali non siano "concessioni statali" in quanto le Autorità operano per competenza e con autonomia, non per delega, e che la determinazione dei canoni da parte dell'Autorità portuale esula dai criteri di legge rendendo illegittima la base imponibile utilizzata per il tributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi giurisprudenziali secondo cui il presupposto dell'imposta regionale è l'occupazione e l'uso di beni del demanio statale, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione. Ha ritenuto legittima la tassazione anche se l'Autorità portuale determina la misura del canone con criteri previsti dalla normativa secondaria, purché entro i limiti e i criteri stabiliti dalla legge; ha inoltre precisato che l'eliminazione del tributo per anni successivi (L.R. Toscana n.77/2012) non ha efficacia retroattiva. Le spese di giudizio sono compensate; il ricorrente resta soggetto al possibile versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
Individua il presupposto impositivo (concessioni per occupazione e uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato), i soggetti passivi e la base imponibile; la Corte ne trae il principio che il presupposto è l'uso/occupazione del bene statale, non l'organo che rilascia la concessione.
Legge regionale Toscana n. 2/1971
art. 1, comma 1 e comma 2 (lett. c)
Introduce l'imposta regionale sulle concessioni statali nella Regione Toscana e commisura l'imposta a una percentuale del canone statale (nel periodo in esame 15%); conferma la disciplina regionale coerente con la legge statale.
D.L. n. 400/1993 conv. L. n. 494/1993
art. 1 (lett. d), art. 3, art. 7
Detta criteri direttivi per la determinazione dei canoni per concessioni demaniali marittime; riconosce la facoltà alle Autorità portuali di adottare criteri diversi purché non comportino canoni inferiori a quelli normativamente previsti, circoscrivendo la discrezionalità amministrativa.
Riordina la normativa portuale e definisce ruoli e competenze delle Autorità portuali; la Corte osserva che la competenza delle Autorità non esclude che il presupposto d'imposta sia l'uso del bene statale.
Prevede la trasformazione in tributi propri di talune imposte regionali a decorrere dal 2013; citata per spiegare successivi interventi normativi regionali ma non rilevante per annualità oggetto della controversia.
Legge regionale Toscana n. 77/2012
Ha eliminato il tributo a decorrere dal periodo d'imposta 2013 per talune Autorità portuali; la Corte precisa che tale eliminazione non ha effetto retroattivo sulle annualità precedenti.
Costituzione
Art. 23 (riserva di legge in materia tributaria): la Corte ritiene rispettata la riserva relativa in quanto la legge statale e regionale fissano i parametri essenziali; art. 53 (capacità contributiva) giustifica l'imposizione basata sull'uso economico del bene; art. 3 (uguaglianza) non risulta violato dato il rimedio giurisdizionale sulle determinazioni del canone.
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso di beni del demanio statale: conta la fruizione del bene da parte del privato, non l'ente che rilascia la concessione.
- L'autonomia delle Autorità portuali nella determinazione dei canoni non esclude l'applicabilità del tributo, purché la determinazione del canone avvenga nei limiti e secondo criteri previsti dalla normativa vigente e sia sindacabile in sede giurisdizionale.
- La legge statale (e la disciplina regionale attuativa) che fissa i criteri essenziali dell'imposta soddisfa la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., rendendo legittima l'imposizione anche se elementi della base imponibile sono definiti mediante norme secondarie o provvedimenti amministrativi coerenti con la legge.
- La soppressione del tributo per annualità future da parte del legislatore regionale non comporta automaticamente la restituzione o l'irrilevanza delle pretese relative ad annualità pregresse.
- In situazioni analoghe è preferibile contestare l'entità del canone nei relativi giudizi amministrativi o tributari (vizi di motivazione, violazione dei criteri legali, mancanza di proporzionalità/razionalità) piuttosto che sostenere l'inesistenza del presupposto d'imposta per il mero fatto che la concessione sia rilasciata da un'Autorità portuale.
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