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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4439/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la debenza dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2012 relativa a una concessione demaniale marittima (terminal portuale) rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno. La ricorrente deduceva nullità per violazione e falsa applicazione di norme nazionali e regionali (tra cui art.2 L.281/1970, art.1 L.R. Toscana n.2/1971, D.L. 400/1993, art.18 L.84/1994), sostenendo che le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali non siano concessioni "statali" ma atti rilasciati per competenza (non in delega), con autonomia nella determinazione dei canoni che escluderebbe l'applicabilità dell'imposta regionale; deduceva altresì violazione del principio di legalità (art.23 Cost.) per eccessiva discrezionalità nella determinazione dei canoni da parte dell'Autorità portuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il presupposto impositivo sia l'occupazione e l'uso assentiti di beni del demanio statale, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione; la possibilità per le Autorità portuali di adottare criteri (anche diversi) per la determinazione dei canoni non esclude l'applicazione dell'imposta regionale, posto che gli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetto passivo, base imponibile, aliquota) sono fissati per legge e la determinazione amministrativa dei canoni è soggetta a criteri/controlli e sindacato giurisdizionale. Ha altresì precisato che la soppressione del tributo da parte della L.R. Toscana n.77/2012 è operativa solo dal 2013 e non ha efficacia retroattiva. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un onere previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... 2. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

    La Corte ha ritenuto che il presupposto impositivo sia l'occupazione e l'uso dei beni demaniali statali, non l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato in quanto tale; gli elementi essenziali del tributo sono fissati dalla legge statale.

  • L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    Introduce in Regione l'imposta regionale sulle concessioni statali... commisurava l'imposta relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo al 25% (nel periodo in esame 15%) del canone statale di concessione...

    Conferma la base percentuale regionale rispetto al canone di concessione fissato dalla normativa nazionale; elemento integrativo della disciplina statale.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494), artt. 1, 3, 7

    Art.7: "Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso". Art.3 e art.1 individuano categorie di concessioni e criteri direttivi per la determinazione dei canoni.

    Riconosce alle Autorità portuali la possibilità di adottare criteri propri per la determinazione dei canoni, fermo il principio che non possano essere inferiori ai minimi previsti; ciò non esclude la ricaduta fiscale regionale poiché la base imponibile e gli altri elementi essenziali restano fissati dalla legge.

  • L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 18

    La legge di riordino portuale attribuisce funzioni e competenze alle Autorità portuali (anche la disciplina delle concessioni per terminal); la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'imposta regionale, che le concessioni siano rilasciate "per competenza" dalle Autorità portuali.

  • L.R. Toscana n. 77/2012, art. 11

    "...l'imposta regionale sulle concessioni statali ... non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale ..."

    L'abrogazione regionale del tributo opera solo dal 2013 e non ha efficacia retroattiva sulle annualità oggetto della controversia.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1

    "Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 10 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri ... l'imposta regionale sulle concessioni statali..."

    Rileva il quadro normativo di devoluzione/trasformazione dei tributi regionali e la relativa competenza legislativa regionale in materia tributaria.

  • Costituzione, art. 23 (principio di riserva di legge) e art. 53

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul carattere di riserva di legge relativa: è ammesso il rinvio a provvedimenti amministrativi purché la legge determini criteri, limiti e controlli idonei a evitare arbitrarietà; la tassazione è giustificata in ragione della capacità contributiva (art.53).

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'effettiva occupazione e uso di beni del demanio statale nel territorio regionale, indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione (Stato, Regione, Autorità portuale).
  • La facoltà delle Autorità portuali di adottare criteri per la determinazione dei canoni non esclude, di per sé, l'applicazione dell'imposta regionale: gli elementi essenziali del tributo devono essere fissati per legge e la determinazione amministrativa dei canoni è sindacabile (giuridicamente e per ragionevolezza/proporzionalità).
  • Una soppressione o esenzione introdotta successivamente dal legislatore regionale opera normalmente solo per il futuro (non retroattiva) salvo diversa previsione espressa.
  • Il rispetto del principio di legalità (art.23 Cost.) in materia tributaria consente il rinvio a criteri amministrativi purché la legge definisca parametri, limiti o procedure idonei a evitare arbitrarietà e sia prevista la possibilità di ricorso contro determinazioni amministrative illegittime.
  • In contestazioni analoghe conviene separare due piani: (a) la legittimità dell'imposta in quanto tale (presupposto e base legale); (b) l'eventuale illegittimità del singolo canone fissato dall'ente portuale, che va impugnato nei modi e termini previsti amministrativamente/giurisdizionalmente.
  • La giurisprudenza consolidata tende a privilegiare la qualificazione oggettiva del presupposto impositivo (uso/occupazione del bene statale) rispetto alla natura formale dell'ente che rilascia la concessione.

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