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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4453/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'accertamento regionale relativo all'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno 2014. I motivi di ricorso alla Corte di Cassazione sono quattro: (1) nullita' della sentenza per violazione/formale della notifica dell'atto di accertamento (art. 60 d.P.R. 600/1973 e connessi), deducendo che la notifica via PEC del 17/11/2016 fosse invalida ratione temporis; (2) vizio di motivazione e contraddittorieta' della decisione di merito, con richiamo a norme non pertinenti; (3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata pronuncia su dedotta insufficiente motivazione dell'atto impositivo; (4) illegittimita' dell'imposta regionale in quanto la concessione avrebbe natura contrattuale e non soggetta a tale imposizione, con violazione degli artt. 23 e 119 Cost. e delle norme regionali e statali richiamate (art. 6 legge reg. Lazio n.2/2013, art. 8 d.lgs. 68/2011 ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica via PEC: sebbene la possibilita' di notificare via PEC fosse stata introdotta con efficacia dal 1 luglio 2017, la disciplina all'epoca richiamava le modalita' degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. e l'art. 156 cod. proc. civ. ha effetto sanante ove lo scopo della notificazione sia raggiunto; nel caso di specie la societa' ha ricevuto conoscenza dell'atto e lo ha impugnato, cosi' da far venire meno l'inesistenza dell'atto. Le censure sulla motivazione sono state ritenute inammissibili o infondate: la Corte ha osservato che non sussiste motivazione meramente apparente e che molte doglianze non erano sufficientemente specificate per il ricorso per cassazione. Quanto al profilo sostanziale relativo alla legittimita' dell'imposta regionale, la Corte ha confermato che la normativa regionale (art. 6 legge reg. Lazio n.2/2013) ha legittimamente istituito l'imposta propria sulla base della normativa statale e dei criteri ricostruiti, e che il presupposto impositivo e' l'occupazione e l'uso dei beni demaniali, indipendentemente dall'Autorita' che rilascia la concessione; quindi l'imposizione sulle concessioni rilasciate dalle Autorita' portuali e' legittima. Sono compensate le spese processuali; la Corte segnala inoltre, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 come modificato, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    la notificazione nelle forme di cui agli artt. 139 e segg. del cod. proc. civ.

    La norma, nel testo ratione temporis, richiamava le modalita' del codice di procedura civile per la notifica degli avvisi di accertamento; la possibilita' di notificare via PEC e' stata introdotta con modifica successiva (DL 193/2016) con efficacia dal 1/7/2017. Nel caso di notifica anteriore tramite PEC la Corte ha ritenuto che l'eventuale nullita' della notificazione non determinasse l'inesistenza dell'atto quando lo scopo della notificazione e' stato comunque raggiunto

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Richiamato nella sentenza di merito in relazione a cartelle esattoriali, ma non direttamente applicabile agli atti di accertamento qui in esame; comunque la Corte ha considerato che, anche se richiamato impropriamente, la ratio decidendi e' sorretta dal richiamo all'art. 156 cod. proc. civ. quale sanatoria

  • Codice di procedura civile, art. 156

    sanatoria della nullita' della notificazione per raggiungimento dello scopo

    L'art. 156 e' interpretato come causa integrativa di sanatoria della nullita' della notificazione quando, nonostante vizi formali, la parte destinataria ha ricevuto conoscenza dell'atto e lo ha potuto impugnare, sicche' l'atto non e' da considerarsi inesistente

  • Legge reg. Lazio n. 2 del 2013, art. 6

    1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ... a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo ... e' istituita quale tributo proprio regionale. 2. L’imposta e' dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni ... 3. La misura dell’imposta e' pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorita' portuali ...

    La norma regionale ha istituito l'imposta come tributo proprio della Regione, estendendone l'applicazione anche alle concessioni rilasciate dalle Autorita' portuali; la Corte ha ritenuto la disciplina regionale conforme ai principi costituzionali e alla normativa di cornice, legittimando l'applicazione dell'imposta

  • Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri ... l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo

    Classifica l'imposta come tributo proprio regionale e disciplina, a livello di principio, l'autonomia delle regioni in materia di tributi propri; la Corte interpreta questa disposizione come abilitante per la disciplina regionale compatibilmente con i principi di sistema

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    Stabilisce il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali, individuando soggetti passivi e base imponibile (il canone). La Corte ribadisce che il presupposto e' l'occupazione e l'uso dei beni demaniali, indipendentemente dall'autorita' che rilascia la concessione

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (legge sulle autorita' portuali), art. 18

    Prevede che le autorita' portuali possano determinare il canone concessorio; la Corte ha ritenuto compatibile tale attribuzione con la riserva di legge relativa purché esistano criteri direttivi e garanzie che limitino la discrezionalita' amministrativa

  • Costituzione, art. 23

    Principio della riserva di legge: la Corte ha ritenuto che l'imposizione regionale non violi l'art. 23 poiche' la normativa primaria e secondaria delineano criteri direttivi, limiti e controlli che contengono la discrezionalita' amministrativa

  • Costituzione, art. 53

    Principio di capacita' contributiva: la Corte richiama che l'imposta si giustifica in ragione della capacita' contributiva del concessionario e della correlazione tra prelievo e utilizzazione del bene demaniale

  • Decreto-legge n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 6

    Ha introdotto, con efficacia dal 1/7/2017, la possibilita' di notificare via PEC gli avvisi di accertamento; la Corte osserva che al tempo della notificazione in contestazione tale modalita' non era ancora operativa

Massime di principio

  • La notificazione via PEC effettuata prima della decorrenza normativa che la rendeva valida non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto amministrativo impugnato: se la parte ha comunque ricevuto conoscenza dell'atto e l'ha impugnato, l'art. 156 cod. proc. civ. puo' sanare la nullita' della notificazione quando e' raggiunto lo scopo della comunicazione
  • Il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali e' l'occupazione e l'uso del bene demaniale, indipendentemente dall'Autorita' che ha rilasciato la concessione; dunque concessioni rilasciate dalle Autorita' portuali possono essere assoggettate all'imposta regionale se la normativa regionale lo prevede
  • Le Regioni, ai sensi del d.lgs. 68/2011, possono disciplinare tributi propri (anche rimodulandone caratteri essenziali) nel rispetto dei principi costituzionali e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge statale: l'autonomia impositiva regionale e' ampia ma vincolata ai principi di non discriminazione, proporzionalita' e riserva di legge relativa
  • L'eventuale discrezionalita' dell'Autorita' portuale nel determinare i canoni non esclude di per se' la legittimita' dell'imposizione regionale, purché esistano criteri legislativi e procedure che limitino arbitrii e garantiscano la possibilita' di sindacato giurisdizionale sui canoni
  • In sede di cassazione, le censure sulla motivazione di provvedimenti amministrativi o di sentenze di merito richiedono specificita' e autosufficienza del ricorso: per contestare la congruita' della motivazione di un atto amministrativo e' necessario riportarne testualmente i passi rilevanti nel ricorso per consentire il sindacato di legittimita'
  • La mancata pronuncia espressa su una questione puo' considerarsi superata quando la decisione di merito implica una statuizione di rigetto in via implicita, specie se la domanda e' logicamente avvinta ad altra gia' decisa

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