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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4432/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Toscana che aveva rigettato il ricorso della società contro due avvisi di accertamento regionale per l'imposta regionale sulle concessioni statali anno 2008 relative a una concessione demaniale rilasciata dall'Autorità portuale di Livorno. Le censure principali: (1) illegittimità della tassazione perché le concessioni rilasciate dall'Autorità portuale non sarebbero "statali" ed esulerebbero dall'ambito di applicazione della legge istitutiva del tributo; (2) dedotta violazione dello Statuto del contribuente e richiesta di non applicazione di interessi moratori e sanzioni in presenza di circolari e atti amministrativi che avrebbero creato legittimo affidamento; (3) omessa pronuncia della CTR su eccezione circa la disapplicazione di interessi e sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi principali sull'illegittimità del tributo (ritenendo legittima l'applicazione dell'imposta sul presupposto dell'occupazione e uso di beni demaniali statali anche quando la concessione è rilasciata dall'Autorità portuale) e ha accolto il secondo motivo con riferimento alla esenzione dagli accessori: ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa a interessi moratori e sanzione amministrativa, dichiarando che, alla luce di obiettive condizioni di incertezza interpretativa e di atti amministrativi succitati (circolari, prassi, mancata richiesta per lunghi anni), gli interessi moratori e le sanzioni non erano dovuti. La Cassazione ha deciso il merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (parte relativa agli accessori) e ha compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

    La Corte interpreta il presupposto dell'imposta in senso oggettivo: è rilevante l'occupazione e l'uso di beni demaniali statali, indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione (Stato o Autorità portuale).

  • Legge Regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    Ha recepito il tributo in ambito regionale fissando aliquote commisurate al canone statale; la normativa regionale non esclude la tassazione delle concessioni demaniali marittime rilasciate da Autorità portuali per annualità anteriori ad eventuali abroghe successive.

  • Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494), artt. 1, 3 e 7

    Disciplina i criteri direttivi per determinare i canoni demaniali marittimi e attribuisce agli enti portuali la possibilità di adottare criteri diversi purché non comportino canoni inferiori rispetto al decreto; ciò non esclude la tassazione regionale basata sul canone così determinato.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino della legislazione portuale)

    Attribuisce funzioni e competenze alle Autorità portuali; la Corte ritiene che la titolarità dominicale dello Stato sui beni demaniali, e non l'organo che rilascia la concessione, determini il presupposto impositivo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

    Consente l'esclusione delle sanzioni anzi tempo quando sussista oggettiva incertezza normativa; la Corte l'ha applicata per escludere sanzioni e interessi moratori in presenza di circolari e prassi contraddittorie.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

    Conferma il principio di non applicabilità delle sanzioni in caso di incertezza normativa oggettiva rilevabile in giudizio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria... 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria...

    Stabilisce tutela per il contribuente che si sia affidato in buona fede ad atti interpretativi dell'amministrazione: in caso di affidamento fondato e incertezza oggettiva, sanzioni e interessi possono essere esclusi.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    "Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 10 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri" ... l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo ...

    Disposizione sul trasferimento/trasformazione dei tributi regionali: la successiva abrogazione o soppressione del tributo da parte della regione non ha efficacia retroattiva sulle annualità precedenti.

  • Legge regionale Toscana n. 77/2012, art. 11

    Ha eliminato il tributo a decorrere dal periodo d'imposta 2013 per specifiche autorità portuali; la Corte sottolinea che tale scelta è discrezionale e non implica riconoscimento di infondatezza per annualità pregresse.

  • Costituzione, art. 23 e art. 53

    Art. 23 (riserva di legge relativa): la determinazione degli elementi del tributo deve essere prevista dalla legge; la Corte ritiene compatibile il ricorso a criteri amministrativi purché predeterminati e non arbitrari. Art. 53 implica la ragionevolezza della tassazione in funzione della capacità contributiva.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso del bene demaniale statale: conta la fruizione del bene, non l'ente che rilascia la concessione (Stato vs Autorità portuale).
  • La determinazione del canone da parte dell'Autorità portuale, anche se effettuata con autonomia tecnica, non esclude a priori l'applicazione del tributo regionale quando la legge statale e regionale fissano elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetto passivo, base imponibile, aliquota).
  • La soppressione o abrogazione del tributo da parte della Regione ha efficacia solo dall'anno indicato e non ha effetto retroattivo sulle annualità pregresse per le quali il tributo era vigente.
  • Circolari amministrative, prassi consolidate o atti interpretativi dell'amministrazione finanziaria possono giustificare il legittimo affidamento del contribuente e, in presenza di oggettiva incertezza normativa, portare all'esclusione di sanzioni amministrative e interessi moratori.
  • Per ottenere l'esenzione dagli accessori è necessario dimostrare obiettive condizioni di incertezza interpretativa: elementi utili sono circolari contraddittorie, mancanza di richiesta per anni, assenza o contrasto di prassi e orientamenti giurisprudenziali.
  • Anche quando la Corte riconosce l'illegittimità degli accessori, la pretesa principale (imposta dovuta) può restare valida: attenzione a distinguere capitale d'imposta e accessori nelle impugnazioni.
  • La valutazione della legittimità del canone amministrativamente fissato dall'Autorità portuale resta sindacabile in sede giurisdizionale se il canone è determinato in violazione di criteri di legge o dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità.

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