Cassazione Civile, Sentenza n. 4438/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso IRAP per i periodi d'imposta 2012-2016 negata dall'Ufficio. Il contribuente ha chiesto il rimborso sostenendo di non essere soggetto all'IRAP perché, pur svolgendo attività di revisore contabile, era inserito nella struttura organizzativa di Ernst Young S.p.A. (suo unico committente) e non disponeva di autonoma organizzazione. L'Agenzia ha impugnato la sentenza favorevole al contribuente ritenendo sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione anche quando il professionista utilizza la struttura del committente e contestando la valutazione sul riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui il presupposto impositivo dell'IRAP richiede non soltanto che il professionista operi all'interno di un'organizzazione, ma che sia titolare e responsabile di un'autonoma organizzazione. Nel caso di specie è stato accertato che Brusatori non aveva propri dipendenti né uno studio né beni strumentali rilevanti, essendo stabilmente inserito nell'organizzazione di Ernst Young S.p.A., la quale era responsabile e titolare dell'organizzazione; pertanto è stata confermata l'ordinanza di rimborso disposta dalla CTR e dichiarata l'insussistenza del presupposto impositivo. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione delle regole sull'onere della prova (art. 2697 c.c.).
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il requisito dell'"autonoma organizzazione" come presupposto impositivo IRAP ricorre solo quando il professionista è titolare e responsabile dell'organizzazione; non è sufficiente l'utilizzo della struttura organizzativa di un terzo.
art. 2697 cod. civ.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il contribuente abbia dimostrato l'assenza del presupposto impositivo e che l'Ufficio non avesse l'onere di provare oltre.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma evocata dall'Agenzia come vizio di diritto dedotto in cassazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso basato su tale violazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento relativo all'esenzione dall'applicazione di talune norme sulle spese nei casi in cui la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato; qui la Corte ha ritenuto non applicabile la disposizione alle spese del procedimento.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'IRAP a un lavoratore autonomo è necessario che esista un'autonoma organizzazione di cui il lavoratore sia titolare e responsabile; l'uso della struttura di un terzo non basta a fondare il presupposto impositivo.
- I fattori rilevanti per valutare l'autonoma organizzazione comprendono: presenza di collaboratori non occasionali, disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, uno studio proprio, e la titolarità/ responsabilità organizzativa; l'assenza di tali elementi favorisce il contribuente.
- Il fatto che il professionista coordini operativamente un team all'interno della struttura del committente non implica di per sé la sussistenza dell'autonoma organizzazione se la responsabilità organizzativa resta in capo al committente.
- Sul piano probatorio, il contribuente può allegare e documentare l'assenza dell'autonoma organizzazione; una volta comprovata tale situazione, l'Ufficio deve dimostrare il contrario per fondare l'imposizione.
- La partecipazione societaria minima o la collaborazione stabile con un'unica società committente non costituiscono automaticamente autonomia organizzativa; va valutata la concreta titolarità e responsabilità dell'organizzazione.
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