Cassazione Penale, Sentenza n. 47158/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Rimini (03/03/2023) per due motivi: 1) mancata riqualificazione del fatto dal delitto previsto dall'art. 73 comma 1 TU Stup. al diverso reato previsto dal comma 5 dell'art. 73; 2) omessa motivazione in ordine alla confisca di "altro materiale" oltre alla droga e al denaro (in particolare: un frullatore ad immersione, una macchina per il sottovuoto, un apparecchio elettronico per la rivelazione di microspie), sostenendo che tali oggetti sarebbero di provenienza lecita e non dovrebbero essere assoggettati a confisca.
La decisione
Ricorso rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza: l'imputazione riguardava la detenzione a fini di cessione di oltre 1 kg di cocaina (fattispecie di cui all'art. 73, comma 1) e le parti hanno patteggiato su tale contestazione, senza chiedere riqualificazione; la circostanza rende priva di fondamento la richiesta di riqualificazione al comma 5. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla confisca: in sede di patteggiamento allargato il giudice può disporre confisca anche oltre i casi obbligatori e, dal capo di imputazione, il materiale era funzionale all'attività illecita; le deduzioni del ricorrente, generiche e non documentate, non dimostrano la provenienza lecita degli oggetti. Confermata la confisca del denaro in sequestro e la distruzione dello stupefacente e del materiale sequestrato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - Testo unico stupefacenti, art. 73 comma 1
Norma applicata per la contestazione principale: detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti (oltre 1 kg di cocaina). La condotta è stata oggetto di patteggiamento e costituisce la qualificazione accettata dalle parti.
d.P.R. n. 309 del 1990 - Testo unico stupefacenti, art. 73 comma 5
Norma richiamata dal ricorrente per una possibile riqualificazione in fattispecie diversa; la Corte ha ritenuto la riqualificazione non compatibile con la quantità oggetto della imputazione e con l'accordo di patteggiamento.
Codice di procedura penale, art. 448 comma 2-bis
Limita la possibilità di rimettere in discussione la qualificazione del fatto dopo patteggiamento: la riqualificazione può essere rilevata in gravame solo se la qualificazione risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Codice di procedura penale, art. 444 comma 2
Disciplina la sentenza di patteggiamento con motivazione sintetica; la verifica della coerenza tra imputazione, motivazione e accordo delle parti deve essere condotta sui capi di imputazione e sul contenuto succinto della sentenza di patteggiamento.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014 - principio sul patteggiamento allargato)
Principio secondo cui, nel patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione del fatto risultanti dall'atto di accusa e dall'accordo delle parti restano coperte da un giudicato interno parziale e non sono suscettibili di revisione se non dedotte e impugnate tempestivamente.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto dopo un patteggiamento è ammissibile in gravame solo se la qualificazione della sentenza è manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; contestazioni in diritto non evidenti dalla contestazione sono inammissibili.
- Quando le parti patteggiano su una fattispecie che riguarda quantitativi significativi (es. oltre 1 kg di cocaina), è difficile ottenere la riqualificazione in reati meno gravi: la consistenza oggettiva della condotta prevale sulla richiesta difensiva.
- In sede di patteggiamento allargato il giudice può disporre la confisca anche oltre i casi di confisca obbligatoria, quando risulta che il denaro o il materiale erano funzionali all'attività illecita come descritto nell'imputazione.
- Le censure sulla confisca devono essere specifiche e supportate da elementi probatori: deduzioni generiche circa la lecita provenienza di oggetti sequestrati sono insufficienti per ottenere la restituzione o escludere la confisca.
- Accettando un patteggiamento senza specifiche riserve sulla qualificazione o sugli effetti ablativi, il ricorrente si espone al principio del giudicato interno parziale che preclude la revisione delle questioni coperte dall'accordo.
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