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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49116/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di condanna per il reato ex art. 328 cod. pen.: censurava la motivazione e la violazione di legge sostenendo che le diffide/solleciti non sarebbero mai pervenuti al destinatario (contestando la regolarità delle notificazioni del 11/04/2013, 21/11/2013, 11/03/2014 e della diffida del 23/09/2014), che il reato era prescritto (consumazione da individuarsi alla data dell'11/04/2013), che era necessaria una formale diffida per integrare il reato (non sufficiente il mero ritardo), che non sarebbe stata accertata la mancata restituzione degli atti e il mancato deposito della relazione, che la prescrizione era sospesa per astensione del difensore e infine censurava il diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il ritardo del giudice civile nel revocare l'incarico.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi: il fatto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen., che punisce l'indebito rifiuto di un atto che deve essere compiuto senza ritardo e non richiede una formale diffida; l'inerzia del consulente e il protrarsi del mancato deposito e della mancata restituzione degli atti, unitamente ai ripetuti solleciti, dimostrano il dolo omissivo e la persistenza dell'interesse dell'autorità giudiziaria, sicché le contestazioni sulla ritualità delle notificazioni erano deducibili nel giudizio di merito e sono inammissibili in cassazione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha seguito l'orientamento che, quando persiste l'interesse al compimento dell'atto, il reato si protrae (configurandosi come omissivo eventuale permanente) fino a quando la situazione antigiuridica cessa; pertanto il dies a quo considerato fino al 23/09/2014 rendeva non estinto il termine prescrizionale alla data della sentenza impugnata. Sono inoltre risultati infondati il motivo relativo alla sospensione della prescrizione per astensione del difensore (non provata) e il motivo sul diniego dell'art. 131-bis (condotta reiterata e gravità dell'omissione). Confermata quindi la condanna a mesi quattro di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    Comma 1 punisce il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto che deve essere compiuto senza ritardo: non è necessaria una formale diffida; l'omissione può integrare il reato anche per inerzia prolungata. Il comma 2 è autonoma fattispecie che richiede la richiesta scritta e l'inerzia entro 30 giorni.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul beneficio penitenziario per riti alternativi/attenuanti applicabili se sussistono i presupposti; qui negato per la gravità e il carattere reiterato dell'omissione.

  • art. 158 cod. pen.

    Regola sulla continuazione e sulla determinazione della prescrizione in caso di più reati: in ipotesi teorica la qualificazione come reato continuato inciderebbe sul calcolo della prescrizione, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini pratici.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norme che hanno consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (richiami procedurali sull'esame del ricorso).

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra art. 328 comma 1 e comma 2: il primo tutela atti da compiersi 'senza ritardo' e può integrarsi per inerzia anche senza formale richiesta; il secondo richiede specifica richiesta scritta e mancata risposta entro 30 giorni.
  • La mancanza di una formale diffida non è di per sé idonea ad escludere il reato quando la norma impone l'adozione dell'atto senza ritardo; la rilevanza è la concreta situazione di pericolo per l'interesse tutelato.
  • Le contestazioni di fatto relative alla ricezione delle notifiche e alla regolarità delle attestazioni di notifica devono essere svolte e provate nel giudizio di merito; in Cassazione tali questioni fattuali risultano inammissibili se non erano state dedotte tempestivamente.
  • Per i reati omissivi come il rifiuto d'atti d'ufficio occorre valutare se la condotta è istantanea o si prolunga: quando l'interesse persiste e l'inerzia continua, il reato può avere natura di omissivo permanente e il dies a quo della prescrizione può spostarsi fino alla cessazione della situazione antigiuridica.
  • Per ottenere benefici (es. art. 131-bis) va valutata la gravità intrinseca del fatto e l'atteggiamento del reo; la mera eccezione sul ritardo del giudice civile non giustifica l'esclusione della responsabilità del consulente.
  • In casi di pluralità di solleciti, tali atti possono servire non come autonomi reati, ma come indici della persistenza dell'interesse dell'autorità e del momento da cui il ritardo assume rilevanza penale.

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