Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34160/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Nel giudizio di merito la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'INPS e aveva condannato il ricorrente alle spese di entrambi i gradi. In cassazione il soccombente ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, denunciando violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sul presupposto di avere presentato nel giudizio di merito la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante un reddito inferiore ai limiti di legge e l'impegno a comunicare le variazioni reddituali, così da beneficiare dell'esonero dalla condanna alle spese. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale dichiarazione non era stata trascritta nel ricorso neppure nelle parti essenziali e non era stato indicato dove fosse reperibile nel fascicolo; ha quindi ritenuto violato l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti posto dagli artt. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto essenziale della dichiarazione su cui fondava il motivo né ne ha indicato la collocazione processuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere all'INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 di cui euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La declaratoria di irripetibilità delle spese presuppone la deduzione e la dimostrazione dei relativi requisiti; nel caso esaminato il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per mancato assolvimento degli oneri di specifica trascrizione e localizzazione dell'atto su cui si fondava.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorrente che denunci un error in procedendo deve trascrivere nel ricorso la parte essenziale degli atti e dei documenti posti a base della censura e indicarne la collocazione nel fascicolo; in difetto il ricorso è inammissibile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata decisa in adunanza camerale con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo deve indicare e trascrivere in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda la censura, non essendo sufficiente un richiamo generico al loro contenuto.
  • La mancanza nel ricorso della parte essenziale dell'atto rilevante e dell'indicazione della sua collocazione processuale integra violazione dell'onere di autosufficienza ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La censura relativa alla condanna alle spese in presenza di dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. non può essere esaminata se il ricorrente non rende verificabile, già nel ricorso, la sussistenza del presupposto invocato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.