Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2021 del 19/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della corte d'appello in una controversia tra soggetti aventi il medesimo cognome, ma il testo dell'ordinanza non descrive l'oggetto sostanziale della lite né i motivi originari dell'impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore con autenticazione della firma, chiedendo la compensazione delle spese. Nessuno degli intimati si è costituito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale e la stretta interpretazione della norma, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione
richiamato quale base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile nel caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Cass. 23175/15
citata a sostegno del principio per cui l'obbligo di ulteriore contributo unificato è norma eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se nessuna delle parti intimate si è costituita.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente a fattispecie diverse.
- Le disposizioni che prevedono oneri aggiuntivi a carico della parte soccombente hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente.
Come è indicizzato
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