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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della corte d'appello in una controversia tra soggetti aventi il medesimo cognome, ma il testo dell'ordinanza non descrive l'oggetto sostanziale della lite né i motivi originari dell'impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore con autenticazione della firma, chiedendo la compensazione delle spese. Nessuno degli intimati si è costituito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale e la stretta interpretazione della norma, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile nel caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • Cass. 23175/15

    citata a sostegno del principio per cui l'obbligo di ulteriore contributo unificato è norma eccezionale e di stretta interpretazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se nessuna delle parti intimate si è costituita.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente a fattispecie diverse.
  • Le disposizioni che prevedono oneri aggiuntivi a carico della parte soccombente hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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