Cassazione Penale, Ordinanza n. 17313/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico, ritenendo che la censura sulle attenuanti generiche non fosse sorretta da una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già condannato dal Tribunale e poi in parte riformato in appello, con rideterminazione della pena in anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di illecita detenzione di arma da guerra. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva il vizio di mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il ricorso non conteneva critiche specifiche alla sentenza d'appello e non si confrontava con la sua motivazione, che aveva valorizzato le modalità della condotta, ritenuta di elevata capacità offensiva, nonché i numerosi precedenti penali dell'imputato per escludere la meritevolezza di una riduzione sanzionatoria.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimamente motivato quando il giudice valorizza le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato, escludendo la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo meramente assertivo e generico, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente sorretto dal richiamo alle modalità della condotta, quando esse denotino elevata capacità offensiva, e ai precedenti penali dell'imputato.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario indicare in modo puntuale le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante, illogica o contraddittoria; la mera riproposizione della doglianza senza critica argomentata non è sufficiente.
Come è indicizzato
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