Sentenza del 05/10/2021 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa alla tassazione dei dividendi distribuiti dalla società tedesca XY GMBH e riconducibili, in parte, a partecipazioni in XZ Ltd (residente a Singapore). L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali dividendi non rientrassero nell'esenzione prevista dalla Convenzione Italia-Repubblica Federale di Germania (art. 24), anche per presunta mancanza di imposizione in Germania o perché riconducibili a soggetti in "black list", e ha quindi recuperato imposte e sanzioni; la società ha impugnato gli avvisi sostenendo l'applicabilità della convenzione e l'esenzione dalla tassazione in Italia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole a XX spa. Il giudice ha ritenuto che la Convenzione bilaterale (in particolare l'art. 24, comma 2) prevale sulla normativa interna (art. 89 TUIR) e che, in ogni caso, l'Amministrazione non ha fornito la prova che i dividendi non siano stati assoggettati a tassazione in Germania; quindi va riconosciuta l'esenzione richiesta. Per la novità e complessità della questione le spese sono compensate.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni
art. 24, comma 2 (menzionato); artt. 10 e 24 richiamati in motivazione
L'art. 24, comma 2 stabilisce che i dividendi pagati da una società tedesca a una società italiana che detiene almeno il 25% del capitale sono esclusi dalla base imponibile italiana; la CTR ha ritenuto che la Convenzione, in quanto fonte internazionale speciale, prevalga sulla disciplina interna quando applicabile.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
L'art. 89 disciplina la tassazione dei redditi prodotti all'estero; l'art. 169 stabilisce che le disposizioni del TUIR trovano applicazione in deroga agli accordi internazionali solo se più favorevoli al contribuente. La CTR ha interpretato tali norme alla luce della prevalenza della Convenzione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiamato per motivi di sinteticità e riferimento degli atti processuali nella motivazione della sentenza (riferimenti procedurali sull'istruttoria).
art. 132, comma 2, n. 4; art. 112 citato dall'Amministrazione
Art. 132, comma 2, n.4 citato in relazione alla trattazione sintetica delle questioni; l'art.112 è stato invocato dall'Ufficio ma non ha portato alla riforma della decisione di merito.
Prevede la compensazione delle spese quando la controversia presenta questioni di particolare novità e difficoltà; la CTR ha compensato le spese per tale motivo.
Massime di principio
- Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, quando applicabili, prevalgono sulla normativa interna ordinaria e devono essere applicate indipendentemente da considerazioni sulla presunta "doppia non imposizione" salvo che la normativa interna sia più favorevole al contribuente (art. 169 TUIR).
- Spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i requisiti per l'applicazione dell'esenzione convenzionale non sussistono (es. prova che i dividendi non sono stati tassati nello Stato della fonte); in mancanza di prova contraria si presume la conformità del comportamento fiscale estero.
- Nelle strutture di partecipazione multilivello e cross-border occorre individuare il soggetto pagatore secondo la convenzione (luogo di residenza fiscale della società che effettivamente distribuisce il dividendo) e applicare la regola convenzionale relativa ai dividendi: la mera presenza di partecipazioni in giurisdizioni terze non impedisce automaticamente l'applicazione dell'esenzione prevista dal trattato con lo Stato della società che eroga i dividendi.
- Argomentazioni basate su elusione o su presunta utilizzazione di giurisdizioni in black list richiedono elementi probatori concreti: la semplice asserzione non è sufficiente a escludere l'applicazione della convenzione.
- In base alla prassi giurisprudenziale, nelle questioni di novità o complessità interpretativa relative a trattati internazionali i giudici possono compensare le spese di lite.
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