Sentenza del 05/10/2021 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Rilevanza del provvedimento implicito - Il mancato rimborso da pare dell'Amministrazione finanziaria della somma asseritamente non dovuta integra il sostanziale rigetto dell'istanza come tale impugnabile nel termine di 60 giorni - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Commissione Tributaria Regionale di Pescara ha respinto l'appello; il ricorso di primo grado è stato ritenuto inammissibile per tardività perché il pagamento parziale del rimborso è qualificato come provvedimento implicito (diniego parziale) che andava impugnato entro 60 giorni; spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la contribuente chiedeva il rimborso di imposte ritenute indebitamente versate per il 2010 e il 2011. L'Ufficio rimborsò integralmente l'importo relativo al 2011 (19/12/2014) e, dopo sollecito, per il 2010 pagò solo €39 il 20/8/2018 anziché la somma richiesta; la contribuente impugnò il silenzio-rifiuto ma il primo grado dichiarò il ricorso inammissibile per tardività rilevando che il pagamento parziale equivale a provvedimento implicito (diniego parziale) da impugnare nel termine di 60 giorni. L'Ufficio aveva inoltre dedotto l'inesistenza del diritto al rimborso sulla base dell'art.83, comma 3 TUIR (perdite non riportabili per modifica dell'attività e trasferimento della quota di maggioranza).
Norme richiamate
Cassazione
stabilisce che, in tema di rimborsi, il mancato pagamento della somma richiesta integra un sostanziale rigetto dell'istanza e può essere considerato provvedimento implicito impugnabile nel termine di 60 giorni
Cassazione
conferma il principio secondo cui il pagamento parziale vale come diniego implicito rispetto alla restante somma richiesta
Consiglio di Stato
afferma che il comportamento dell'Amministrazione è rilevante come provvedimento implicito quando sia univocamente interpretabile come atto di volontà dal contenuto individuabile (es. accoglimento solo parziale della domanda)
TUIR
norma citata dall'Ufficio per sostenere l'impossibilità di riportare le perdite pregresse a seguito di modifica dell'attività e trasferimento della maggioranza, dedotta a fondamento dell'infondatezza della pretesa al rimborso
TAR Catania
richiamata per affermare che il rilievo del provvedimento implicito opera anche quando l'Amministrazione non adotti un provvedimento espresso
Massime di principio
- Quando l'istanza del contribuente mira alla restituzione materiale di somme, il mancato pagamento totale o il pagamento parziale può costituire un provvedimento implicito (diniego o diniego parziale) e deve essere impugnato come tale.
- Il termine per impugnare il provvedimento implicito di diniego o diniego parziale è generalmente di 60 giorni dalla conoscibilità dell'atto implicito (ad es. dalla data del pagamento parziale o dal comportamento amministrativo equivalente).
- Il pagamento parziale è interpretato come accoglimento parziale e contemporaneo diniego delle restanti somme: se non contestato tempestivamente, rende inammissibile il ricorso successivo per tardività.
- Per evitare inammissibilità, il contribuente che riceve pagamento parziale dovrebbe tempestivamente valutare e proporre impugnazione nei termini o formulare motivati solleciti/reclami amministrativi documentando la pretesa al rimborso.
- Nel merito delle pretese di rimborso l'Ufficio può opporre ragioni giuridiche (es. limiti di normativa fiscale come art.83 TUIR riguardo al riporto di perdite); il contribuente deve fornire prova e calcoli dettagliati per dimostrare l'effettiva spettanza del rimborso.
- In presenza di pagamento parziale è prudente annotare la data e l'importo del pagamento ricevuto, quantificare la residua pretesa e agire entro 60 giorni: l'inerzia costante dell'Amministrazione può essere qualificata come provvedimento implicito solo se il comportamento è univocamente interpretabile come atto di volontà.
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