Sentenza del 05/10/2021 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IMU - I terreni ricadenti nelle zone adibite ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e i piani urbanistici comunali sono soggetti all'imposta - Sussiste - Rileva esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno ancorchè limitata - Sussiste - Rileva il loro concreto utilizzo - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 627/2018 relativo all'anno 2013: la società contestava la qualificazione ai fini IMU di terreni ricadenti nelle zone del PRG classificate come D7 (mineraria) e E1-D7 (agricola con vincolo minerario), sostenendo che tali aree fossero destinate all'attività estrattiva e non fossero quindi 'aree fabbricabili'; deduceva altresì violazione del contraddittorio endoprocedimentale e carenza motivazionale sull'indicazione dei criteri di determinazione del valore venale e della perimetrazione dell'area estrattiva.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato che, conformemente al prevalente orientamento della Cassazione, i terreni ricadenti nelle zone adibite ad attività estrattiva del PRG sono soggetti a IMU in quanto dotati di potenzialità edificatoria, seppur limitata alla costruzione di fabbricati strumentali, indipendentemente dal concreto utilizzo come cava. È stato inoltre rigettato il rilievo sul mancato contraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi non armonizzati; la motivazione dell'accertamento è stata ritenuta adeguata. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Cassazione Sez. V, n. 14409
Affermata la tesi secondo cui aree classificate per attività estrattiva possono essere assoggettate a tributi patrimoniali (ICI/IMU) in ragione della loro potenzialità edificatoria, anche se limitata a fabbricati strumentali.
Cassazione Sez. V, n. 31079
Conferma dell'orientamento che estende ai fini IMU le considerazioni già espresse in tema di ICI circa la rilevanza della potenzialità edificatoria del suolo, indipendentemente dall'uso concreto.
Cass. Sezioni Unite n. 25506
L'edificabilità ai fini dell'imposizione si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune; l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica può influire sul valore venale e giustificare l'assoggettamento.
D.Lgs. n. 504/1992 (art. 5, comma 5)
art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992
Indica i criteri da considerare nella determinazione del valore venale (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri urbanizzazione, prezzi di mercato): la motivazione dell'accertamento deve avere riguardo a tali elementi.
D.L. n. 223/2006 (art. 36, comma 2)
art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Specifica che un'area è da considerarsi fabbricabile ai fini impositivi se 'utilizzabile a scopo edificatorio' in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune; ciò è interpretato nella giurisprudenza come collegato alla potenzialità edificatoria del PRG.
L. n. 241/1990 (art. 1)
Riferimento al principio del procedimento amministrativo e al richiamo ai principi dell'Unione europea; rilevato nel ricorso ma la CTR ha ritenuto che non imponga un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tributi non armonizzati.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 41)
Richiamata dalla parte ricorrente per sostenere il diritto ad essere ascoltati prima di provvedimenti lesivi; la CTR ha ritenuto che, per tributi non armonizzati, ciò non imponga automaticamente il contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità.
Corte Costituzionale, sent. n. 132/2015
Affermato il valore fondamentale del contraddittorio endoprocedimentale; richiamata dalla parte ma valutata dalla CTR nel contesto delle norme sui tributi non armonizzati e della giurisprudenza della Cassazione.
Cass. SU 9.12.2015 n. 24823
Stabilisce i limiti dell'obbligo di contraddittorio: per tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo se espressamente previsto; per tributi armonizzati la violazione può comportare l'invalidità dell'atto.
Norme urbanistiche comunali (PRG e Norme Tecniche di Attuazione, art. 8 e 57)
Atto n. 45 del 21 ottobre 2005 (citato)
Le destinazioni e prescrizioni del PRG sono il riferimento per la valutazione della potenzialità edificatoria; la classificazione come zona mineraria non esclude automaticamente la riconducibilità a fattispecie imponibili se il piano ne prevede la suscettibilità edificatoria per fabbricati strumentali.
Massime di principio
- La qualificazione urbanistica attribuita dal PRG (anche se limitata a fabbricati strumentali) può bastare a rendere imponibile un terreno ai fini IMU: rileva la potenzialità edificatoria indicata nello strumento urbanistico più che l'uso concreto.
- Per tributi non armonizzati (come l'IMU), l'obbligo di esperire un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto impositivo non è automatico: occorre una specifica previsione normativa o dimostrare che il mancato contraddittorio abbia precluso la possibilità di far valere ragioni concrete non pretestuose.
- L'ente impositore deve motivare adeguatamente l'accertamento e fornire elementi che consentano al contribuente di contestare i presupposti (identificazione catastale, dati usati per la valutazione).
- Se il contribuente vuole contestare la qualificazione catastale/urbanistica o la stima del valore venale, è necessario fornire prove tecniche (perimetrazione della cava, concessioni estrattive, perizie tecnico-economiche) e indicare come il PRG o vincoli effettivi impediscano l'utilizzo edificatorio.
- Se il PRG classifica un'area come agricola (o altra categoria chiaramente non edificabile) e ciò è pacifico, si può ottenere l'esenzione IMU; viceversa, la mera destinazione ad attività estrattiva non esclude l'assoggettamento se il PRG denota potenzialità edificatoria.
- In giudizio tributario la giurisprudenza tende a compensare le spese quando sussistono ragioni complesse o parziale soccombenza reciproca; valutare quindi la strategia processuale anche sul piano delle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 535 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 672 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →