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Sentenza

Sentenza del 05/10/2021 n. 672 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Convenzione internazionale Italia - Portogallo: titolare del potere impositivo per le pensioni e le altre remunerazioni analoghe è il paese di residenza, anche se il contribuente non vi ha assolto l'obbligo di pagamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione per l'anno 2016; il ricorrente era fiscalmente residente in Portogallo dal 21.4.2016 e ha invocato l'art. 18 della Convenzione Italia-Portogallo (pensioni imponibili soltanto nello Stato di residenza). L'Amministrazione eccepiva errata interpretazione della Convenzione e mancato assolvimento dell'onere probatorio (in particolare la mancata produzione dell'attestato previsto dall'art.27, comma 2 della Convenzione e la presunta assenza di effettivo pagamento delle imposte in Portogallo).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila (sezione distaccata di Pescara) ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto del ricorrente al rimborso delle ritenute IRPEF: il giudice ha ritenuto provata la residenza fiscale in Portogallo e ha interpretato l'art.18 della Convenzione nel senso che la potestà impositiva principale spetta allo Stato di residenza (Portogallo) anche se in tale Stato non è avvenuto un effettivo pagamento dell'imposta (es. per esenzione temporanea). Ne consegue il diritto al rimborso delle somme trattenute, con corresponsione degli interessi legali. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Portogallo (Roma, 14/05/1980)

    "Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato" (art. 18)

    La Corte ha interpretato l'art.18 nel senso che le pensioni da lavoro privato sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore; pertanto l'Italia non può trattenere imposte sulla pensione di un residente portoghese.

  • Convenzione tra Italia e Portogallo (art. 27, comma 2)

    "le istanze di rimborso[...] devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione"

    La difesa erariale ha invocato l'art.27(2) per richiedere il certificato come prova necessaria; la CTR ha però considerato che, pur potendo l'Amministrazione richiedere documentazione, l'assenza di un effettivo versamento dell'imposta nel paese di residenza non preclude l'applicazione della Convenzione quando sia dimostrato che il reddito è soggetto al sistema fiscale dello Stato di residenza.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), art. 31

    Richiamata dall'Amministrazione per sostenere un'interpretazione restrittiva della Convenzione; la CTR non ha ritenuto che il richiamo impedisse l'interpretazione applicativa secondo cui l'esistenza del potere impositivo del paese di residenza è sufficiente.

  • Cassazione civile, n. 27600/2011

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui la minore o l'assenza dell'imposta nello Stato di residenza non ostano all'applicazione della Convenzione se quel reddito è soggetto alla potestà impositiva principale dello Stato di residenza.

  • Cassazione civile, n. 26377/2018

    Conferma l'orientamento per cui è sufficiente che il reddito concorra a formare il reddito imponibile dello Stato di residenza, anche senza effettivo prelievo fiscale, per ottenere il trattamento previsto dalla Convenzione.

  • Cassazione civile, n. 26656/2017

    Ulteriore supporto giurisprudenziale alla nozione che il criterio della soggezione al sistema fiscale dello Stato di residenza basta per applicare i benefici convenzionali.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-540/07 (19/11/2009)

    Richiamata per affermare che la misura e la scelta di tassazione nello Stato membro di residenza non dipendono dallo Stato pagatore; ne deriva che lo Stato fonte (Italia) non può rifiutare l'applicazione della Convenzione sulla base della mancata effettiva imposizione nello Stato di residenza.

  • Cassazione civile, n. 1550/2012

    Citata dall'Amministrazione in merito all'onere di prova della doppia imposizione quando si chiede il rimborso; la CTR ha comunque ritenuto soddisfatti gli elementi probatori sullo status di residente e sulla soggezione al sistema fiscale estero.

Massime di principio

  • L'art. 18 della Convenzione Italia‑Portogallo attribuisce la potestà impositiva delle pensioni da lavoro privato allo Stato di residenza: lo Stato fonte non deve trattenere imposte se il percettore è residente nell'altro Stato contraente.
  • Non è necessario che nel Paese di residenza vi sia stato un effettivo versamento dell'imposta: è sufficiente che il reddito sia soggetto al sistema fiscale del Paese di residenza (anche in presenza di esenzioni temporanee), per applicare l'esenzione nello Stato fonte.
  • La documentazione probatoria richiesta dall'Amministrazione (es. attestato previsto dall'art.27(2)) può essere richiesta, ma l'assenza di un effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza non costituisce di per sé motivo per negare il rimborso se risulta provata la residenza fiscale e la soggezione al relativo sistema fiscale.
  • Il contribuente deve fornire elementi di prova della residenza fiscale e dell'assoggettamento del reddito al sistema fiscale estero (iscrizione AIRE, domicilio effettivo, dichiarazioni dei redditi estere, ecc.); una volta provati, il beneficio convenzionale è dovuto.
  • In caso di riconoscimento del rimborso, il contribuente ha diritto agli interessi legali e le spese di giudizio sono poste a carico della parte soccombente.

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