Sentenza del 05/10/2021 n. 535 - Comm. Trib. Prov. Aquila
All'invito al pagamento notificato al contribuente oltre il termine del 31.05.2020 non si applica la sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 62, comma 1, D.L. 17.03.2020, n. 18 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso atto di irrogazione di sanzione (Progr. 2020/XX pari a euro 2.640,00) per omesso versamento del contributo unificato di euro 1.320,00 relativo a nota della Corte di Cassazione. Il ricorrente dichiara di avere pagato il contributo e chiede l'annullamento dell'atto o, in subordine, la riduzione della sanzione al 100% del contributo. Eccepisce l'illegittimità dell'atto per non avere considerato i provvedimenti legislativi emergenziali Covid-19, per eccesso nella quantificazione della sanzione (200%), per indeterminatezza e per l'impedimento dovuto a grave stato clinico personale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'invito al pagamento notificato il 18.06.2020 (PEC 19.06.2020) sia avvenuto oltre il termine del 31.05.2020 previsto dall'art. 62, comma 1, D.L. 17.03.2020, n. 18, quindi la sospensione degli adempimenti tributari ex art. 62 non era applicabile. I successivi interventi legislativi (D.L. n.34/2020 art.144 e D.L. n.104/2020) riguardano esclusivamente gli avvisi bonari o la fase di riscossione e non possono essere estesi all'atto impugnato, che si colloca in una fase antecedente. La quantificazione della sanzione è stata ritenuta esercizio legittimo di discrezionalità amministrativa; non è fondata la violazione per indeterminatezza in quanto l'atto contiene gli elementi necessari; non è stata provata la gravità dello stato clinico idonea a giustificare l'impedimento al pagamento. La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 100,00.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, D.L. 17.03.2020, n. 18
termine finale della sospensione degli adempimenti tributari 31.05.2020
La sospensione degli adempimenti tributari disposta dal citato articolo si applica esclusivamente agli atti notificati entro il 31.05.2020; atti notificati successivamente non beneficiano della sospensione.
art. 144, D.L. n. 34/2020
rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Intervento normativo riferito ai c.d. avvisi bonari (esiti dei controlli automatizzati/formali); non estendibile agli inviti al pagamento o ad atti posti in una fase antecedente alla formazione degli avvisi bonari.
Decreto Legge n. 104/2020
differimento del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione
Norma che disciplina la sospensione nella fase di riscossione (cartelle/avvisi affidati all'agente della riscossione); non applicabile agli atti della fase antecedente alla riscossione, come l'invito al pagamento oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di notifica dell'atto rispetto ai termini delle misure emergenziali: molte sospensioni previste per il periodo Covid-19 operavano solo fino a precise date (es. 31.05.2020) e non si applicano agli atti notificati successivamente.
- Distinguere tra le diverse fasi procedimentali: le norme emergenziali successive possono riguardare soltanto gli 'avvisi bonari' (esiti dei controlli automatici/formali) o la fase di riscossione (cartelle, avvisi affidati all'agente della riscossione) e non sono automaticamente estensibili ad atti posti in fasi antecedenti.
- La quantificazione della sanzione rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione e viene sindacata dal giudice solo in presenza di eccesso di potere o manifesta irragionevolezza; l'aggiornamento della misura sanzionatoria richiede elementi probatori contrari per essere annullato.
- L'eccezione di indeterminatezza dell'atto è debole se l'atto contiene gli elementi essenziali che consentono di identificare l'infrazione e l'importo richiesto.
- La prova di un impedimento per gravi ragioni di salute grava sul ricorrente: l'affermazione non provata del proprio stato clinico non basta a giustificare omissioni nei termini di pagamento.
- Controllare sempre il mezzo e la prova di notifica (PEC, raccomandata, ecc.) perché la data di notifica è determinante per l'applicabilità di sospensioni e termini emergenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 672 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →