Sentenza del 05/10/2021 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IMU - Nel caso di risoluzione del contratto di leasing l'utilizzatore non conserva più la detenzione autonoma e qualificata dell'immobile che costituisce il presupposto dell'IMU, ma diventa mero detentore privo di titolo, non più soggetto all'imposta - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'imputazione della soggettività passiva IMU per il periodo successivo alla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing ma antecedente alla riconsegna del bene. La questione è se l'utilizzatore/cessionaria conservi una "detenzione autonoma e qualificata" che lo renda ancora soggetto all'IMU oppure, dopo la risoluzione, diventi mero detentore privo di titolo e quindi non soggetto al tributo; inoltre se sia ammissibile un'interpretazione analogica tra le norme TASI (art. 1 comma 672, L. 147/2013) e le norme IMU (art. 9, L. 23/2011).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, sezione staccata di Pescara, ha accolto l'appello e ha ritenuto fondato il motivo: richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29973/2019) ha stabilito che, a seguito della risoluzione del leasing, l'utilizzatore diventa mero detentore di fatto e senza titolo e quindi non è più soggetto passivo dell'IMU; la soggettività passiva dell'imposta torna alla società di leasing (proprietario formale). Perciò non è giustificata l'applicazione analogica delle regole TASI all'IMU. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 147/2013
Norma in materia di TASI che fa coincidere il termine di scadenza della durata contrattuale con il momento della riconsegna del bene e giustifica la tassazione fino a quel momento in capo al detentore; tuttavia non è trasferibile per analogia all'IMU secondo la giurisprudenza richiamata.
Legge 23/2011
Norma che disciplina la soggettività passiva IMU e che, secondo la giurisprudenza, include l'utilizzatore in leasing solo finché il contratto conserva il contenuto tipico che attribuisce all'utilizzatore i benefici e gli oneri tipici del proprietario; dopo la risoluzione la posizione cambia e l'utilizzatore cessa di essere soggetto passivo.
Sentenza Corte di Cassazione
Cass. Civ., Sez. 5, n. 29973 del 19/11/2019
Dopo la risoluzione del contratto di leasing il locatario diventa mero detentore privo di titolo; la soggettività passiva dell'IMU ritorna alla società di leasing; non è ammessa un'interpretazione analogica tra TASI e IMU per tale fattispecie.
CTP Chieti
Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato avvisi di accertamento IMU per il periodo post-risoluzione e ante-riconsegna, basandosi su un'interpretazione estensiva della norma TASI; questa soluzione è stata ritenuta erronea dalla CTR richiamando la Cassazione.
Massime di principio
- IMU e TASI hanno presupposti distinti: la TASI è collegata alla fruizione di servizi pubblici connessi all'uso dell'immobile e può gravare sul detentore fino alla riconsegna; l'IMU è collegata alla detenzione qualificata assimilabile alla proprietà e l'inclusione dell'utilizzatore in leasing tra i soggetti passivi dipende dalla sostanziale attribuzione dei benefici/oneri tipici del proprietario.
- In caso di risoluzione del leasing per inadempimento, l'utilizzatore perde la "detenzione autonoma e qualificata" e diventa mero detentore privo di titolo: pertanto non è più soggetto passivo dell'IMU; la responsabilità fiscale ritorna al proprietario formale (società di leasing).
- Non è corretta l'applicazione per analogia delle disposizioni TASI all'IMU per individuare la durata della soggettività passiva: occorre rispettare i presupposti specifici di ciascun tributo e la giurisprudenza di legittimità.
- Per valutare la soggettività passiva IMU in vicende di leasing occorre esaminare il contenuto reale del rapporto contrattuale (se l'utilizzatore assume i benefici e oneri tipici della proprietà) e l'effetto della risoluzione (data di efficacia della risoluzione, fatto della riconsegna, titolo di detenzione).
- Nelle controversie IMU post-risoluzione: documentare la risoluzione contrattuale, la natura della detenzione (con o senza titolo), e verificare chi esercita i diritti e sopporta gli oneri del proprietario; gli enti impositivi devono indirizzare gli avvisi sul soggetto che, in concreto e giuridicamente, è titolare della posizione passiva (spesso la società di leasing dopo la risoluzione).
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