Cassazione Penale, Sentenza n. 40976/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per furto aggravato (artt.110, 624, 625 n.7 c.p.), contestando principalmente l'errata determinazione della competenza territoriale (art.16 c.p.p.) a seguito di riunione per connessione di più capi, la valutazione probatoria circa la responsabilità a titolo di concorso, vizi di notifica, la sussistenza della querela e la determinazione della pena/recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale: per reati connessi e di pari cornice edittale la gravità va confrontata sulle sanzioni edittali e non sull'entità del danno; quindi la competenza territoriale, determinata al momento della 'vocatio in judicium', spettava al Tribunale di Bergamo (reato commesso all'Auchan di Antegnate). Per tali ragioni la sentenza impugnata e quella di primo grado sono annullate e gli atti sono trasmessi alla Procura presso il Tribunale di Bergamo. Gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti; sulla questione della querela la Corte ha rimandato le verifiche all'autorità giudiziaria destinataria degli atti.
Norme richiamate
Per la determinazione della competenza territoriale in caso di reati connessi la comparazione della gravità si effettua esclusivamente con riferimento alle sanzioni edittali; in caso di parità di cornice edittale prevale il giudice competente per il primo reato identificato al momento della 'vocatio in judicium' (principio della perpetuatio jurisdictionis).
Aggravante richiamata nel capo d'imputazione; la Corte non ha risolto definitivamente le questioni relative alla sua applicazione sostanziale perché ha deciso il ricorso per motivo processuale sulla competenza territoriale.
Delitto-filtro (furto) a cui si riferiscono le imputazioni; utilizzato per individuare la cornice edittale rilevante ai fini della competenza per connessione.
art.157 comma 3 cod. proc. pen. e art.7 comma 3 L. 890/1982
Norme richiamate in relazione alla regolarità della notifica tramite ufficiale giudiziario e all'obbligo della seconda raccomandata per attestare l'avvenuta notifica: la difesa ha denunciato la mancanza della prova cartacea di tale comunicazione; la Corte non ha deciso definitivamente sulla questione per via dell'annullamento per incompetenza.
principio della 'perpetuatio jurisdictionis' (giurisprudenza consolidata)
Una volta correttamente determinata la competenza per connessione al momento della vocatio in judicium, successivi eventi (es. definizione con sentenza passata in giudicato di alcuni procedimenti connessi) non alterano la competenza già stabilita.
Massime di principio
- Per stabilire la competenza territoriale nei procedimenti connessi si confrontano le sanzioni edittali delle fattispecie e non l'entità del danno concreto; se le cornici edittali sono uguali, si individua il giudice competente per il primo reato (al momento della vocatio in judicium).
- Il principio della perpetuatio jurisdictionis fa sì che, una volta radicata la competenza per connessione, successivi accadimenti processuali non la mutano; occorre eccepire tempestivamente l'incompetenza territoriale per preservare il vizio.
- Non è necessaria identità soggettiva tra gli autori dei reati connessi per far valere la competenza determinata dalla connessione: basta la connessione oggettiva e la tempistica dei fatti a stabilire il giudice competente.
- Difetti formali di notifica (es. mancanza di documentazione sulla seconda raccomandata dell'ufficiale giudiziario) possono integrare vizi rilevanti ma vanno valutati nel merito; tali questioni possono comunque rimanere assorbite se il motivo decisivo del ricorso è di natura territoriale.
- In presenza di modifiche normative favorevoli (es. estensione della procedibilità a querela per talune fattispecie), va verificata l'applicabilità temporale e l'eventuale incidenza sulla procedibilità; tuttavia, quando la Cassazione annulla per incompetenza, tali accertamenti vengono rimessi all'autorità che riceve gli atti.
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