Cassazione Penale, Sentenza n. 39178/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Baratta chiedeva la riparazione per equivalente per un anno e sei mesi di detenzione ritenuta eccedente rispetto alla pena da espiare. Nel corso dell'esecuzione, la Corte d'appello di Messina ha riconosciuto la continuazione tra alcune condanne e ha rideterminato la pena complessiva da 14 anni a 10 anni e 6 mesi; il ricorrente ha dunque sostenuto che la parte di pena già espiata in eccedenza fosse ingiusta e non fosse possibile la reintegrazione 'in forma specifica' (fungibilità), essendo mancanti altre condanne su cui imputare il periodo, per cui chiedeva l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p., richiamando anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 219/2008 e la giurisprudenza che riconosce il diritto all'indennizzo anche quando l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna, salvo dolo o colpa grave del detenuto.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva escluso la riparazione perché la differenza tra detenzione e pena eseguita derivava dalla dichiarazione di continuazione in sede esecutiva (una vicenda successiva alla condanna che ha effetti quoad poenam) e non da un errore originario nella legittimità della restrizione. La Corte ha ricordato che la giurisprudenza più recente ammette l'indennizzo per vicende successive alla condenna solo se sussiste un errore dell'autorità procedente e non vi sia comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto; tuttavia la continuazione dichiarata in esecuzione non costituisce tale errore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla per le spese a carico del Ministero resistente.
Norme richiamate
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ricordato che la Corte Costituzionale (sent. 219/2008) ne ha dichiarato la parziale illegittimità nelle ipotesi in cui la detenzione cautelare superi la pena definitivamente applicata, ma ha chiarito che tale principio è limitato ai casi in cui la disparità dipende dalla durata non ragionevole del processo o da circostanze analoghe e non si estende automaticamente a vicende successive all'imposizione della pena come la dichiarazione di continuazione in sede esecutiva.
Richiamato nel motivo del ricorso come norma procedurale rilevante per la domanda di riparazione; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e la differenza tra illegittimità originaria della detenzione e vicende esecutive successive.
Corte Costituzionale, sentenza n. 219/2008
Ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 314 c.p.p. limitatamente al caso in cui la detenzione cautelare superi la pena definitivamente inflitta, incentivando un'interpretazione che comprenda le ipotesi di custodia cautelare risultata 'ex post' obiettivamente ingiusta. La Corte di legittimità ha però evidenziato che la portata di quella pronuncia è circoscritta e non ricomprende automaticamente tutte le vicende successive alla condanna (come la continuazione disposta in esecuzione).
art. 54 legge sull'ordinamento penitenziario
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale relativo ai casi in cui la pena definitivamente applicata risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto per effetto di riduzioni in sede esecutiva; la Corte ha precisato che la Corte Costituzionale si è occupata specificamente di tale ipotesi ma non delle vicende di esecuzione come la continuazione.
Giurisprudenza di legittimità: Sez.4 n. 40949/2015 (D'Agui)
Orientamento che escludeva il diritto alla riparazione quando la discrepanza tra pena inflitta e pena eseguita deriva da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione.
Giurisprudenza di legittimità: Sez.4 n. 57203/2017 (PG in proc. Paraschiva) e Sez.4 n. 25092/2021 (Iorio)
Prassi più recente che ammette la riparazione anche per vicende successive alla condanna, ma solo se sussiste un errore dell'autorità procedente e non ricorre un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che abbia concorso all'errore o al ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione.
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'eccesso di detenzione deriva da un vizio originario (illegittimità ab initio) della misura restrittiva o da vicende successive connesse all'esecuzione della pena: solo nel primo caso la riparazione è normalmente riconosciuta senza ulteriori condizioni.
- Se la discrepanza tra detenzione e pena deriva da eventi successivi alla condanna (es. riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ricalcolo per cumulo, ecc.), non è automaticamente dovuto l'indennizzo: occorre verificare se vi sia stato un errore dell'autorità procedente.
- Quando l'eccesso di detenzione dipende da un errore dell'autorità nell'emissione dei provvedimenti esecutivi (ad es. ordine di esecuzione con data errata o ritardo imputabile all'amministrazione giudiziaria), il diritto alla riparazione per equivalente può sussistere, salvo che il detenuto non abbia concorso con dolo o colpa grave all'errore o al ritardo.
- La pronuncia della Corte Costituzionale n. 219/2008 amplia la tutela rispetto all'art. 314 c.p.p. ma la sua portata è limitata alle ipotesi in cui la detenzione cautelare superi la pena definitiva per motivi connessi al processo; non può essere usata automaticamente per giustificare indennizzi quando la divergenza è causata da regolari atti di esecuzione (come la continuazione).
- In casi simili è utile: 1) chiedere immediata rettifica dell'ordine di esecuzione e produrre documentazione sull'effettivo periodo di detenzione; 2) dimostrare l'errore dell'autorità e l'assenza di concorso colposo/dolo del detenuto; 3) valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento esecutivo prima di richiedere l'indennizzo.
- La continuazione riconosciuta in sede di esecuzione ha effetti quoad poenam e non costituisce di per sé un 'errore' che giustifichi la riparazione: pertanto, nelle ipotesi di ricalcolo della pena in esecuzione per continuazione, la via dell'indennizzo è difficilmente percorribile se non si dimostra un errore procedurale specifico.
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