Cassazione Penale, Sentenza n. 2503/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo in cui l'Alberobello era agli arresti domiciliari per accuse di associazione a delinquere con finalità di truffa ed estorsione e per un episodio di riciclaggio (capo 4). In primo grado era stato assolto dal delitto associativo e condannato per il capo 4; in appello era stato poi assolto anche per il riciclaggio ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente ha contestato la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso l'indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave in capo all'Alberobello, fondata sul fatto che questi aveva accettato ripetutamente assegni postdatati e privi dell'indicazione del prenditore, condotte che avrebbero creato l'apparenza di attività illecite e giustificato la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare ex ante tutti gli elementi probatori con un criterio autonomo rispetto al giudizio di merito e può ritenere ostativa l'indennizzo quando emerga dolo o colpa grave che abbia creato la falsa apparenza di illiceità. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretto il convincimento della Corte d'appello secondo cui l'accettazione, in più occasioni, di assegni postdatati e senza indicazione del prenditore (sebbene non penalmente rilevanti di per sé) costituiva comportamento vietato dalla legge e indice, nel contesto criminoso emerso, di colpa grave ostativa all'indennizzo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
"perché il fatto non costituisce reato"
Richiamata per spiegare la formula di assoluzione applicata in appello al reato di riciclaggio; la Cassazione sottolinea che l'assoluzione con tale formula non impedisce al giudice della riparazione di valutare diversamente gli elementi ai fini della colpa grave.
D.L. 30 dicembre 1999, n. 507
Depenalizzazione dell'assegno postdatato: pur non essendo più reato, l'emissione/accettazione di assegni postdatati è normativa rilevante e può costituire illecito amministrativo rilevante come indice di rischi (es. accordi di non presentazione).
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
L'art. 49 vieta l'emissione di assegni senza indicazione del prenditore (oltre certi limiti), e l'art. 63 prevede sanzioni: la mancanza di nominativo ostacola la tracciabilità delle operazioni e può essere sintomo collegabile a fenomeni di riciclaggio.
Cass., Sez. 4, Sent. n. 34438/2019
Principio secondo cui nel giudizio di riparazione il giudice può dare diversa valutazione probatoria rispetto al giudizio penale in merito alla sussistenza di dolo o colpa grave, poiché il criterio "al di là di ogni ragionevole dubbio" caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.
Cass., Sez. 4, Sent. n. 2145/2021
Conferma che l'assoluzione nel merito degli stessi elementi non impedisce un autonomo esame ex ante nel giudizio di riparazione; le regole probatorie differiscono tra fase cautelare e giudizio di merito.
Cass., Sez. 4, Sent. n. 9212/2013 (Maltese)
Stabilisce che per valutare se vi sia stata causa della detenzione per dolo o colpa grave il giudice deve considerare se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale, applicando un ragionamento logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione ex ante e autonoma degli elementi probatori: l'assoluzione penale non comporta automaticamente il diritto all'indennizzo se sussiste dolo o colpa grave che abbia creato l'apparenza del reato.
- Condotte non penalmente rilevanti (es. accettare assegni postdatati o senza beneficiario) possono, nel contesto fattuale, costituire indizi forti di colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo se hanno contribuito a creare la falsa apparenza di attività illecite.
- La differenza di standard tra fase cautelare (prevenzione e indizi) e giudizio di merito (prova oltre ogni ragionevole dubbio) giustifica che la valutazione sul diritto alla riparazione possa divergere dall'esito dell'azione penale.
- In situazioni analoghe, è determinante il contesto: la ripetizione della condotta, la sua collocazione in un contesto criminoso e la funzionalità della condotta a possibili illeciti aumentano la probabilità che venga ritenuta colpa grave.
- Per prevenire il rigetto della domanda di riparazione, il ricorrente dovrà dimostrare non solo l'assenza di colpevolezza penale, ma anche l'assenza di comportamento che, valutato ex ante, abbia prodotto l'apparenza di un illecito (documentazione, giustificazioni plausibili, mancanza di ripetitività e di relazione con contesti criminosi).
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