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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11524/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila deducendo, con unico motivo per ciascuno, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: in particolare Adar Aurelian censura la mancata individuazione della pena base nel minimo edittale e il mancato riconoscimento dei benefici di legge (sospensione condizionale, ecc.); Cantar Lucica e Cantar Remus lamentano la mancata individuazione della pena base nel minimo edittale e la determinazione degli aumenti per continuazione. Hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza dei requisiti richiesti in sede di legittimità: i motivi non contengono una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata, mancano riferimenti puntuali alla motivazione della Corte territoriale e non affrontano specificamente le censure mosse. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello logica, coerente e priva di vizi di diritto o di manifesta illogicità; di conseguenza è stato confermato quanto deciso in grado di appello (rideterminazione della pena a mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi devono contenere una critica analitica e puntuale della motivazione del provvedimento impugnato: esporre solo principi generali senza collegamento specifico alla motivazione non è sufficiente e può determinare l'inammissibilità
  • Le censure sulla determinazione della pena (base, incrementi per continuazione, riconoscimento di benefici) richiedono che il ricorrente affronti nel dettaglio i parametri di cui all'art. 133 c.p. e dimostri l'illogicità o l'erroneità degli apprezzamenti compiuti dal giudice di merito
  • Le valutazioni di fatto e di proporzione della pena compiute dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica
  • La mancata richiesta di discussione orale comporta che la causa sia decisa sulle conclusioni scritte; occorre quindi che tali conclusioni siano complete e ben ancorate alla motivazione impugnata
  • I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto è importante valutare la fondatezza e la completezza delle doglianze prima di proporre ricorso

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