Cassazione Penale, Sentenza n. 11524/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila deducendo, con unico motivo per ciascuno, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: in particolare Adar Aurelian censura la mancata individuazione della pena base nel minimo edittale e il mancato riconoscimento dei benefici di legge (sospensione condizionale, ecc.); Cantar Lucica e Cantar Remus lamentano la mancata individuazione della pena base nel minimo edittale e la determinazione degli aumenti per continuazione. Hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza dei requisiti richiesti in sede di legittimità: i motivi non contengono una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata, mancano riferimenti puntuali alla motivazione della Corte territoriale e non affrontano specificamente le censure mosse. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello logica, coerente e priva di vizi di diritto o di manifesta illogicità; di conseguenza è stato confermato quanto deciso in grado di appello (rideterminazione della pena a mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 99, 624, 625 n.4 c.p.
Norme sostanziali in materia di concorso di persone e furto aggravato; la condanna originaria e d'appello si fonda su tali fattispecie, con esclusione in appello dell'aggravante di cui al n.4 nel caso specifico
Parametro per la determinazione della pena base: la Corte d'Appello ha richiamato i criteri di valutazione (capacità criminale, precedenti, modalità e ripetizione dei reati) per giustificare la pena fissata, non risultando illogica la scelta di una pena diversa dal minimo edittale
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive limiti e modalità di motivazione dei ricorsi in Cassazione; richiamata per giustificare l'esposizione sintetica del motivo e i limiti della motivazione fornita dai ricorrenti
art. 611 co. 1 e co. 2 cod. proc. pen.
Norme relative alla discussione in udienza e alle conclusionI scritte; la causa è stata decisa con udienza senza discussione orale secondo le previsioni citate
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili e la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla sanzione pecuniaria
Riferimenti procedurali relativi alla trattazione per iscritto e procedure dell'udienza senza discussione orale, richiamati per la procedura adottata in Cassazione
art. 611 co. 1 cod. proc. pen. (citazione specifica dell'atto)
Richiama la possibilità di decidere sulla base delle conclusioni scritte in assenza di richiesta di discussione orale, modalità seguita nel procedimento
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi devono contenere una critica analitica e puntuale della motivazione del provvedimento impugnato: esporre solo principi generali senza collegamento specifico alla motivazione non è sufficiente e può determinare l'inammissibilità
- Le censure sulla determinazione della pena (base, incrementi per continuazione, riconoscimento di benefici) richiedono che il ricorrente affronti nel dettaglio i parametri di cui all'art. 133 c.p. e dimostri l'illogicità o l'erroneità degli apprezzamenti compiuti dal giudice di merito
- Le valutazioni di fatto e di proporzione della pena compiute dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica
- La mancata richiesta di discussione orale comporta che la causa sia decisa sulle conclusioni scritte; occorre quindi che tali conclusioni siano complete e ben ancorate alla motivazione impugnata
- I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto è importante valutare la fondatezza e la completezza delle doglianze prima di proporre ricorso
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