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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37183/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alfano, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per reati rientranti nell'art. 4-bis (associazione di stampo mafioso e omicidi), impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di permesso premio. Il ricorrente censurava la decisione sostenendo che il Tribunale non si era conformato alla novellazione dell'art. 4-bis introdotta dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. legge 30/12/2022 n.199), che ammette l'accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione, a condizione del soddisfacimento di specifici requisiti. Alfano deduceva di aver fornito elementi idonei a dimostrare la cessazione dei collegamenti con l'organizzazione (adesione al trattamento, revisione critica della propria condotta, disponibilità a percorsi di giustizia riparativa e atti risarcitori, nuovi giudicati favorevoli, mutati assetti mafiosi locali, cessazione dei pagamenti del clan), e che l'ordinanza avrebbe di fatto reintrodotto una ostatività assoluta imponendo oneri dimostrativi impossibili da soddisfare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la disciplina introdotta dal d.l. n.162/2022 (conv. legge n.199/2022) ha trasformato la presunzione di pericolosità da assoluta in relativa, ammettendo l'accesso ai benefici senza collaborazione solo se sussistono condizioni stringenti: i) adempimento delle obbligazioni civili o impossibilità assoluta di adempimento; ii) elementi specifici, ulteriori alla mera buona condotta carceraria e alla dichiarazione di dissociazione, che escludano attuali collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi; iii) iniziative a favore delle vittime (risarcitorie o di giustizia riparativa). La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto una adeguata istruttoria, avendo valutato la relazione di sintesi non favorevole, la mancata revisione critica del detenuto, la natura autogiustificatoria delle sue ammissioni, la persistenza di erogazioni da parte del clan e le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale di Napoli circa la perdurante egemonia del clan. Tali elementi hanno legittimato il diniego del permesso premio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354) come riformulato dal d.l. 31/10/2022 n.162, conv. legge 30/12/2022 n.199

    La riforma ha trasformato la presunzione di pericolosità ostativa da assoluta in relativa: i condannati per reati ostativi non collaboranti possono chiedere benefici penitenziari se dimostrano (i) l'adempimento delle obbligazioni civili o l'impossibilità di adempiere, (ii) elementi specifici e aggiuntivi rispetto alla mera buona condotta che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi, e (iii) iniziative a favore delle vittime. La magistratura di sorveglianza deve effettuare una istruttoria informativa ampia, acquisendo anche i pareri del Pubblico ministero e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  • d.l. n. 162/2022, conv. dalla legge n.199/2022

    Norma di riferimento per la modifica dell'accesso ai benefici per reati ostativi: consente la richiesta di benefici anche senza collaborazione, ma subordinandoli al soddisfacimento delle condizioni e a una valutazione istruttoria rigorosa.

  • art. 30-ter ord. pen.

    Richiamato nel motivo del ricorso; in generale articoli collegati alla disciplina ordinamentale penitenziaria e dei benefici — interpretazione nel contesto: norme sul regime dei benefici e sulle procedure valutative vanno lette insieme alla novellazione del 2022.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019

    Richiamata a supporto della necessità di adeguare la disciplina degli ostativi: la riforma legislativa è stata posta in attuazione delle indicazioni costituzionali che richiedevano la valutazione della compatibilità degli ostativi con i principi costituzionali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di reiezione del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico di Alfano.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2022, l'ostatività ai benefici per reati di matrice associativa non è più automatica: il detenuto non collaborante può comunque ottenere benefici solo dimostrando, con elementi specifici e non meramente attestazioni di buona condotta, la cesura effettiva dai legami criminali e l'assenza di rischio di ripresa.
  • La prova richiesta è composita: occorre documentare l'adempimento delle obbligazioni civili o la impossibilità di adempimento, fornire elementi concreti (anche esterni al carcere) che escludano contatti o ingerenze attuali o future del clan e dimostrare iniziative a favore delle vittime.
  • La magistratura di sorveglianza deve svolgere una istruttoria informativa approfondita, acquisendo osservazioni della direzione penitenziaria, il parere del Pubblico ministero e rilevazioni di organismi antimafia (es. Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, Direzione distrettuale), e motivare puntualmente l'esito della valutazione.
  • Dichiarazioni generiche di dissociazione, la sola buona condotta carceraria o la mera disponibilità a percorsi trattamentali sono insufficienti; è necessario materiale probatorio esterno che confermi la cessazione dei rapporti e l'assenza di supporti finanziari o operativi dal clan.
  • Argomentazioni difensive basate su mutati assetti criminali locali o su affermazioni di cessazione dei pagamenti da parte del clan devono essere corredate da documenti, informative ufficiali o elementi probatori terzi (es. acquisizioni d'indagine, dichiarazioni di terzi, atti giudiziari) per acquisire rilevanza decisiva.
  • In caso di rifiuto fondato su adeguata motivazione, il ricorso in Cassazione difficilmente avrà esito favorevole; il ricorrente rischia anche la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per un'istruttoria efficace, la difesa dovrebbe proporre e documentare: prove della cessazione delle relazioni economiche e operative con il clan, certificazioni di percorso rieducativo e riparativo, atti risarcitori o piani di riparazione, e dati che attestino l'assenza di influenza del gruppo criminale sul territorio.

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