Cassazione Penale, Sentenza n. 10775/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma del decreto di sequestro preventivo della somma di euro 211.900,00 per i reati di riciclaggio e/o ricettazione. Il ricorrente denunciava un unico motivo: violazione di legge (artt. 648 e 648-bis c.p. e artt. 190, 191, 321 c.p.p.), sostenendo che la misura reale era stata confermata nonostante il precedente decreto di sequestro probatorio fosse stato annullato (rischio di ne bis in idem/riiterazione) e nonostante mancasse l'indicazione del reato presupposto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: a) non sussisteva violazione del divieto di "ne bis in idem" perché l'annullamento del precedente sequestro probatorio era avvenuto per vizi formali (mancata indicazione delle finalità probatorie) e non per un accertamento sul merito o per una valutazione interinale sulla lecita provenienza del denaro; b) il fumus commissi delicti era adeguatamente dimostrato da un quadro di elementi indiziari considerati nel loro insieme: modalità di occultamento del denaro (busta sigillata sotto il sedile anteriore), assenza di giustificazioni sulla provenienza, segnalazione DIGOS per presunti collegamenti con ambienti delinquenziali, assenza di fissa dimora e assenza di rete sociale in Italia, trasferimento su auto noleggiata dal Nord al Sud, rinvenimento di codici/password criptate, due telefoni cellulari e una sim. Il Tribunale ha ritenuto la motivazione complessivamente logica, conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza e alla giurisprudenza consolidata sulla necessità di almeno individuare la tipologia del reato presupposto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento (la sentenza riporta la condanna ai sensi dell'art. 616 c.p., testo interrotto nella copia fornita).
Norme richiamate
Norma sulla ricettazione; la Corte richiama che per misure reali connesse a reati come la ricettazione occorre individuare almeno la tipologia del reato presupposto e valutare indicatori della provenienza illecita del bene.
Norma sul riciclaggio; la Corte richiede un fumus concreto e qualificato per l'adozione di misure reali, collegando l'ipotesi di riciclaggio agli elementi probatori complessivi.
Richiamata quale parte della serie di reati patrimoniali presupposti; la giurisprudenza impone cautela nell'adozione di misure reali senza adeguati elementi indiziari.
Ulteriore norma del titolo; citata nel contesto della necessità di collegare la misura reale a concreti indizi di illecita provenienza.
l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a nuovo procedimento penale per il medesimo fatto
La Corte spiega che il divieto del 'ne bis in idem' riguarda la riproposizione dell'azione penale dopo sentenza o decreto irrevocabili. In materia cautelare il principio opera per evitare richieste ripetute della stessa misura quando non vi sia quid novi, ma non si applica quando l'annullamento precedente sia dipeso da vizi formali e non da un accertamento interinale sulla liceità della provenienza.
artt. 190, 191 e 321 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme processuali tali da incidere sulla legittimità del provvedimento; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni formali tali da inficiare la decisione di riesame, dato che l'annullamento precedente era limitato a vizi formali del sequestro probatorio.
Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 4
Citato per rafforzare il principio sovranazionale del ne bis in idem; la Corte lo connette all'analisi sull'impossibilità di ripetere procedimenti o misure quando sussista un giudicato sostanziale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50
Richiamata assieme alla CEDU come tutela sovranazionale del divieto di doppia punizione; utile al quadro interpretativo del principio 'ne bis in idem'.
Norma indicata nella sentenza in relazione alla condanna per le spese (testo della sentenza fornito troncato); la Corte ha disposto una condanna economica a carico del ricorrente secondo la norma richiamata.
Massime di principio
- L'annullamento di un precedente provvedimento cautelare per vizi formali non impedisce di chiedere e ottenere una successiva misura reale se emergono elementi nuovi o se l'annullamento non ha comportato un accertamento sul merito della provenienza lecita del bene.
- Il divieto di ne bis in idem tutela contro la riproposizione di procedimenti o misure quando sia intervenuto un accertamento definitivo sul fatto; non opera invece per mere cancellazioni formali del precedente provvedimento.
- Per disporre un sequestro preventivo relativo a reati patrimoniali che presuppongono un altro delitto (es. ricettazione/riciclaggio) è necessario indicare almeno la tipologia del reato presupposto e fornire un quadro di indizi coerente e qualificato che giustifichi la probabilità dell'affermazione di responsabilità (fumus commissi delicti).
- Gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro complesso: modalità di occultamento, incapacità di giustificare ingenti disponibilità liquide, rapporti con ambienti criminali, reperti materiali (armi, telefoni, codici, documenti) e comportamenti anomali possono concorrere a formare il fumus.
- Il sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari è rimesso alla verifica di violazioni di legge o di gravi vizi motivazionali; non è consentita una riconsiderazione di merito degli elementi fattuali già valutati dal giudice del riesame.
- La difesa, per ottenere l'annullamento in sede di legittimità, deve non solo lamentare carenze motivazionali ma anche dimostrare che la motivazione è assente o del tutto illogica, non semplicemente offrire una diversa interpretazione degli stessi elementi.
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