Cassazione Penale, Sentenza n. 36257/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da Giuseppe Mazzaferro avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palmi che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio (Massimo Lo Prete) con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La difesa aveva rinunciato a contestare la gravita' indiziaria dell'omicidio limitandosi a chiedere l'esclusione delle due aggravanti; il Tribunale aveva ritenuto la richiesta di riesame priva di interesse concreto perché l'esclusione delle aggravanti non avrebbe eliminato la presunzione di adeguatezza della custodia per il reato di omicidio né modificato il termine massimo della custodia di fase. In cassazione si deduceva: erronea qualificazione della rinuncia (artt. 589 e 591 c.p.p.), violazione di norme processuali e carenza di motivazione rispetto alle richieste della difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Ha condiviso le ragioni del Tribunale ritenendo che l'esclusione delle aggravanti non avrebbe prodotto una utilità concreta e immediata per il ricorrente (per il reato di omicidio vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare ai sensi dell'art.275, comma 3 c.p.p. e il termine di custodia di fase previsto dall'art.303, comma 1, lett. a), n.3 c.p.p. è lo stesso anche senza le aggravanti). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il ricorrente deve devolvere al giudice del riesame le doglianze di merito per consentire la sindacabilità in Cassazione. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Fondamento normativo dell'udienza e dell'ordinanza del Tribunale che ha esaminato la richiesta di riesame; è richiamato come base del procedimento di riesame
art.275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per taluni reati (tra cui l'omicidio), principio utilizzato dalla Corte per affermare che l'esclusione delle aggravanti non elimina automaticamente l'idoneità della misura cautelare
art.303, comma primo, lett. a), n.3, cod. proc. pen.
Indica la durata massima della misura cautelare di fase (termine di fase); la Corte rileva che tale termine è il medesimo anche in assenza delle aggravanti richiamate
Norma sostanziale che disciplina il delitto di omicidio, di cui è accusato l'indagato; utilizzata per inquadrare la gravita' del fatto
art.589 e art.591 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di ricorso con riferimento alla presunta rinuncia non formalizzata della difesa; la Corte osserva che non si può confondere una rinuncia formale con la semplice omissione di argomentazioni
art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Prevedono i motivi di cassazione invocati (b: insufficienza o mancata motivazione; c: violazione di norme di diritto); sono il quadro normativo delle censure proposte dal ricorrente
art.568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione: la Corte lo interpreta come la necessità che l'impugnazione sia idonea a ottenere un vantaggio pratico per il ricorrente
art.538, comma 1-bis e comma 6-ter, cod. proc. pen.
Norme sul giudizio abbreviato e sulla riduzione di pena; la Corte richiama che la possibilità di ottenere una riduzione pena attraverso il rito abbreviato dipende da decisioni successive e l'imputato può riproporre la richiesta
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti procedurali posti al ricorso di cassazione in relazione a quanto devoluto dal giudice del riesame; il ricorso è ammesso nei limiti fissati da tale norma
art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità; la corte dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare una misura cautelare è concreto e attuale solo se l'eliminazione o la modifica del provvedimento possa produrre un vantaggio pratico immediato per l'impugnante (cambio della misura, della sua durata o modalità).
- Per reati particolarmente gravi (es. omicidio) opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare (art.275, comma 3 c.p.p.); l'esclusione di circostanze aggravanti non è automaticamente idonea a far venire meno tale presunzione.
- La sola contestazione formale dell'aggravante ò la sua eventuale esclusione produce effetti rilevanti solo se incide concretamente sulle esigenze cautelari o sui termini/forme della misura (diversificazione della misura, riduzione della durata, ecc.).
- La difesa deve devolvere al giudice del riesame le doglianze di merito (fatto, fonti di prova, valutazione probatoria) perché la Cassazione possa esercitare un sindacato pieno su quelle censure; l'omissione di tale devoluzione rende inammissibile il ricorso per carenza di cognizione.
- Non basta la mera omissione di argomentazioni o una generica contestazione: la rinuncia formale a contestare la gravita' indiziaria o la formulazione precisa delle doglianze devono emergere chiaramente dagli atti per essere rilevanti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non risultano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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