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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00395/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, condannato con sentenza della Corte d'appello, ha impugnato la decisione di secondo grado lamentando l'eccessività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, sostenendo che gli aumenti per la continuazione interna ed esterna fossero troppo elevati. La Corte di cassazione rileva che la doglianza ripropone profili già esaminati e respinti dalla Corte territoriale con motivazione congrua e che, nel giudizio di legittimità, non è consentito chiedere una nuova valutazione della pena quando la determinazione del giudice di merito non sia frutto di arbitrio o di illogicità manifesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di censure già disattese e comunque volto a sollecitare una rivalutazione della congruità della pena, operazione non consentita in cassazione se la quantificazione sanzionatoria è sorretta da motivazione congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento alla continuazione e agli aumenti di pena per continuazione interna ed esterna; la Corte considera non censurabile in cassazione la misura dell'aumento se sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di palese illogicità.
  • La doglianza sulla misura dell'aumento per continuazione è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito con motivazione congrua.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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