Cassazione Civile, Ordinanza n. 36442/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva alla società il pagamento di contributi per malattia e maternità relativi al periodo dicembre 2007-ottobre 2008, per un importo di euro 10.731.843,08. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla società contro tale pretesa, ritenendo applicabile retroattivamente la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 20 del d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008 e richiamando la disciplina dei contributi per maternità, considerata omogenea a quella per malattia anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 48/2010. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 20, comma 1, d.l. 112/2008, degli artt. 22, comma 2, e 79 d.lgs. 151/2001, dell'art. 6 l. 143/1938, dell'art. 1, comma 1, d.p.r. 145/1965 e dell'art. 1 l. 106/2006, sostenendo che alle società per azioni derivate da trasformazione di ente pubblico, come quella resistente, si applicano le disposizioni vigenti nel 1990 fino al rinnovo del contratto collettivo, e che nel caso concreto tale rinnovo non era stato provato; inoltre la società, nella memoria, ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata e di avere pagato integralmente il debito.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito, perché ha ritenuto che la definizione agevolata e il pagamento integrale del debito avessero determinato la cessazione della materia del contendere. Richiamando precedenti in tema di rottamazione e definizione agevolata, ha affermato che, quando il debitore aderisce alla procedura e risulta il pagamento integrale, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per legge con cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di legittimità, disponendo la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 20 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008
norma invocata dal ricorrente sulla disciplina dei contributi; la Corte non la interpreta nel merito perché il giudizio è definito per cessazione della materia del contendere.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro normativo della pretesa contributiva.
richiamato nel motivo di ricorso.
art. 6 l. 143/1938
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina applicabile ai contributi di malattia e maternità.
art. 1, comma 1, d.p.r. 145/1965
richiamato dal ricorrente in relazione al regime contributivo delle società derivanti da trasformazione di ente pubblico.
art. 1 l. 106/2006
richiamato dal ricorrente tra le norme che regolerebbero il regime applicabile.
art. 6 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
la Corte richiama la disciplina della definizione agevolata e l'effetto della comunicazione dell'esattore ai fini dell'estinzione del giudizio.
richiamato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione nei casi di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il debitore abbia aderito a una procedura di definizione agevolata del carico tributario/contributivo e risulti, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito, nel giudizio di cassazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio di legittimità.
- Nei giudizi di cassazione relativi a ruoli o avvisi di addebito, la sopravvenuta definizione agevolata del debito, accompagnata dall'adempimento integrale, assorbe l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- La definizione agevolata produce effetti estintivi del giudizio anche quando la parte che vi ha aderito sia la resistente/controricorrente; in tal caso la declaratoria segue la cessazione della materia del contendere e non la rinuncia dell'attore ricorrente.
- In presenza di un presupposto estintivo sopravvenuto e documentalmente provato, il giudice di legittimità può chiudere il processo senza statuire sulla fondatezza della pretesa contributiva originaria, compensando le spese di lite.
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