Cassazione Penale, Sentenza n. 22053/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 06/02/2025 che aveva rigettato: 1) la richiesta principale di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 651/22 del Tribunale di Trani (condanna per ricettazione); 2) in via subordinata, la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per proporre appello. Il ricorrente lamentava di aver appreso della condanna solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione, e che il difensore di fiducia non lo aveva informato della sentenza né dei termini per impugnare (cosa, secondo il ricorrente, confermata da una e-mail del difensore). Sosteneva che questa omissione fosse causata da imperizia/negligenza del difensore e configurasse un "caso fortuito" o forza maggiore che giustificasse la restituzione in termini; denunciava altresì errore nell'applicazione degli artt. 43 e 45 c.p. e la mancanza/contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente insisteva soltanto sulla richiesta di restituzione del termine (non sulla rescissione) e ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il mancato o inesatto adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non costituisce automaticamente caso fortuito o forza maggiore giustificativo della restituzione in termine. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato le modalità di vigilanza da lui esercitate sul difensore né abbia dimostrato che l'errore fosse inevitabile anche con la normale diligenza; dunque la Corte d'appello aveva correttamente escluso la restituzione in termine. Non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per rimessione alle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come titolo giuridico della richiesta di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente; la Corte non ha esaminato il motivo di rescissione perché il ricorrente ha insistito solo sulla richiesta di restituzione nel termine.
Norma sulla restituzione nel termine per impugnare; la Corte ha ribadito che la restituzione è ammessa nei casi di caso fortuito o forza maggiore, che devono essere dimostrati e configurabili come eventi non evitabili con la normale diligenza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce degli accertamenti di fatto e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Richiamati dal ricorrente come norme che sarebbero state applicate erroneamente; la Corte non ha ritenuto provata l'erronea applicazione normativa lamentata e si è concentrata invece sul quadro giurisprudenziale relativo alla restituzione in termini.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente, applicata a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. U. n. 14991 del 11/04/2006 (De Pascalis)
«ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo»
Definizione giurisprudenziale di "caso fortuito"/forza maggiore utilizzata dal ricorrente; la Corte ha ricordato tale parametro ma ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dimostrata una situazione riconducibile a tale definizione.
Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016 (Saracinelli) e altre pronunce (Hudorovic, Porricelli, Startari, Coppola)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte di Cassazione a sostegno del principio consolidato secondo cui l'omissione del difensore, qualunque ne sia la causa, non costituisce automaticamente caso fortuito che legittima la restituzione nel termine; la decisione conferma l'orientamento consolidato.
Massime di principio
- La mera omissione o l'inesatto adempimento dell'incarico da parte del difensore di fiducia, anche se dovuta a negligenza o imperizia, non costituisce automaticamente "caso fortuito" o forza maggiore che giustifichi la restituzione del termine per impugnare.
- Per ottenere la restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. l'imputato deve dimostrare che il ritardo sia dipeso da un evento inevitabile anche con la normale diligenza (caso fortuito/forza maggiore); non è sufficiente provare una semplice negligenza difensiva.
- L'imputato ha un onere, valutabile caso per caso, di vigilare sull'esatto adempimento dell'incarico conferito al difensore; la mancanza di prova delle modalità di controllo indebolisce la richiesta di restituzione.
- Le e-mail o le ammissioni del difensore possono essere elementi probatori utili, ma da soli non garantiscono l'accoglimento della restituzione se non dimostrano l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento rispetto alla normale diligenza.
- In presenza di gravi carenze difensive, l'imputato può valutare rimedi diversi (azioni disciplinari o civili contro il difensore), ma obtorto collo la tutela processuale straordinaria della restituzione richiede requisiti stringenti.
- Quando si intende ottenere la restituzione del termine è importante documentare: i tentativi di contatto con il difensore, l'assenza di notifica/avviso, e in che modo la situazione ha reso impossibile l'esercizio della vigilanza da parte dell'imputato.
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