Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31157/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo relativo alla dedotta nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione è stata investita del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 26/02/2025, che aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. e degli atti conseguenti. Il ricorrente sosteneva, dunque, che un vizio originario della notificazione avesse invalidato il procedimento o gli atti successivi. La Corte ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando le puntuali osservazioni già svolte dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sussistenza del reato, ma prende atto della condanna già pronunciata.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la doglianza sulla sua notificazione è stata ritenuta manifestamente infondata, quindi non idonea a determinare nullità rilevanti nel giudizio.

Massime di principio

  • La deduzione di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere sorretta da specifiche e fondate ragioni: se il giudice di merito ha già escluso il vizio con motivazione puntuale, la censura in cassazione può essere dichiarata manifestamente infondata.
  • Quando l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità, il giudizio può chiudersi con una declaratoria di inammissibilità senza riesame del merito della responsabilità quando la censura proposta non supera la soglia della manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.