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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12688/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di correzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (5 anni). Il ricorrente ha dedotto inosservanza o errata applicazione della legge penale e carenza/manifesta illogicità della motivazione: la Corte di appello avrebbe determinato la pena per il reato più grave in misura inferiore ai 3 anni (dopo diminuzione per il rito), per cui, ai sensi dell'art. 29 c.p., la pena accessoria non avrebbe dovuto essere disposta; si è inoltre dedotto un errore nel computo della recidiva che avrebbe dovuto portare a una pena base maggiore (5 anni e 1 mese) e che la pena accessoria è illegale e correggibile ex art. 130 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che in caso di reato continuato la pena di riferimento per la disciplina della pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave e che, nel caso concreto, il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto della recidiva reiterata che imponeva un aumento della pena base a cinque anni e un mese. Ne è conseguito che la misura accessoria (interdizione dai pubblici uffici per cinque anni) era illegale e determinabile automaticamente alla stregua dell'art. 29 c.p.; trattandosi di errore non valutativo e determinabile per legge, il giudice dell'esecuzione poteva ed anzi doveva correggerlo ex art. 130 c.p.p. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena accessoria ed ha eliminato la pena accessoria medesima ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che ha regolato l'applicazione della pena nella sentenza di merito; richiamata per spiegare il contesto della determinazione della pena principale in sede di applicazione

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di correggere errori materiali dell'atto di condanna; la Corte ha ritenuto che tale potere si estendeva a eliminare la pena accessoria illegale quando la sua determinazione è automatica e non frutto di valutazione discrezionale

  • art. 29 cod. pen.

    Stabilisce la misura della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione alla durata della pena principale: la Corte ha interpretato che, essendo tale misura determinabile automaticamente in base alla pena principale per il reato più grave, essa è suscettibile di correzione in esecuzione se illegale

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio l'atto impugnato relativamente a vizi che possono essere eliminati direttamente; applicata per eliminare la pena accessoria

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio di legittimità per i motivi di ricorso (inosservanza/errata applicazione della legge penale e motivazione carente/contraddittoria)

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può correggere una pena accessoria applicata 'extra o contra legem' se la pena accessoria è determinata per legge o determinabile senza discrezionalità e non deriva da un errore valutativo del giudice della cognizione
  • In caso di reato continuato, per determinare la pena accessoria si prende a riferimento la pena inflitta per la violazione più grave, non la pena complessiva risultante dall'aumento per la continuazione
  • La sussistenza della recidiva reiterata può comportare, a monte, un aumento della pena base (anche se bilanciata con attenuanti) che incide automaticamente sulla misura della pena accessoria
  • La correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p. è ammissibile quando l'eliminazione dell'errore non modifichi essenzialmente l'atto di condanna e la misura da correggere sia determinabile rigidamente dalla legge
  • In casi analoghi la strategia difensiva efficace è dimostrare che la pena accessoria è stata imposta in modo automatico/obbligatorio e che il motivo dell'errore è di diritto (calcolo della recidiva/pena base), non una valutazione discrezionale del giudice della cognizione

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