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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17052/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto l'istanza di ricusazione del dott. Piero Santese sostenendo che questi, avendo già presieduto il collegio che in un procedimento separato e celebrato con rito abbreviato aveva condannato il coimputato Pietro Iannazzo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia (Gennaro Pulice e Angelo Torcasio), avrebbe espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto; tale circostanza, secondo il ricorrente, avrebbe compromesso l'imparzialità del giudice chiamato a giudicare lo stesso fatto nei confronti di Davoli, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. riletta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 283/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista la situazione di pregiudizialità rilevante ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen.: i procedimenti erano separati e celebrati con riti diversi (abbreviato per Iannazzo, ordinario per Davoli), non sussiste identità processuale automatica nonostante la comune vicenda di fatto; l'effetto pregiudicante richiede che il giudice abbia già espresso in altro processo una valutazione di merito collegata alla decisione finale sullo stesso soggetto, condizione non realizzata nel caso di specie. La Corte ha confermato inoltre che la valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia richiede un esame unitario della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva e che la mera coincidenza delle fonti dichiarative non legittima automaticamente la ricusazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la ricusazione del giudice per pregiudizialità. La Corte precisa che l'effetto pregiudicante rilevante si verifica quando il giudice abbia espresso in un altro processo una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto; la mera coincidenza di fatti o di fonti probatorie, in procedimenti separati, non determina automaticamente la ricusazione

  • Sentenza Corte costituzionale n. 283 del 07/06/2000

    l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto

    La sentenza amplia il concetto di pregiudizialità richiedendo attenzione alle valutazioni di merito già espresse dal giudice in altri procedimenti; tuttavia la Corte di cassazione interpreta che per applicare tale principio occorre dimostrare che la valutazione riguardi lo stesso soggetto e sia collegata alla decisione finale della causa

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiama il principio che nella valutazione della testimonianza e, in particolare, delle dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve operare una considerazione unitaria della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di associazione di tipo mafioso e le relative aggravanti: nel contesto è richiamata per indicare che gli omicidi erano aggravati ai sensi della normativa sulle fattispecie di tipo mafioso

Massime di principio

  • La ricusazione per pregiudizialità richiede la prova che il giudice abbia già espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito direttamente collegata alla decisione finale riguardante lo stesso imputato; non basta che lo stesso fatto sia stato esaminato in procedimenti separati
  • La mera coincidenza delle fonti probatorie (es. le stesse dichiarazioni di collaboratori di giustizia) tra due processi non determina automaticamente la ricusazione: occorre dimostrare che il precedente abbia effettivamente prejudicato la neutralità cognitiva del giudice rispetto allo stesso soggetto
  • Quando i procedimenti sono separati e celebrati con riti diversi (es. abbreviato vs ordinario) si valutano distintamente identità del fatto e identità processuale; l'identità storico-naturalistica del reato implica corrispondenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona)
  • In presenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve vagliare unitariamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; eventuali incertezze vanno valutate alla luce dell'insieme probatorio e non costituiscono di per sé motivo automatico di ricusazione del giudice che abbia già valutato tali dichiarazioni in altro procedimento
  • Per ottenere la ricusazione è strategicamente più efficace documentare elementi specifici da cui emergerebbe che il giudice ha formato una valutazione personale e definitiva sulla responsabilità del medesimo soggetto, e non limitarsi a dedurre una generica correlazione tra le fonti probatorie
  • Se la ricusazione è ritenuta infondata, le vie di tutela non sono la reiterazione dell'istanza di ricusazione ma gli strumenti ordinari di impugnazione della decisione e la contestazione specifica della valutazione delle prove nel merito

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