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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46221/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 17/02/2023 che aveva condannato Piromalli per usura aggravata, estorsione aggravata ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria; il ricorrente denunciava difetto di motivazione e contraddittorietà (art. 606 cod.proc.pen., lett. b) ed e)), contestava l'affidabilità delle prove testimoniali (in particolare la testimonianza della Santececca e le dichiarazioni del presunto offeso Cernicchiaro), la valutazione delle intercettazioni, l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 106 e 132 d.lgs. 385/1993), l'erroneo riconoscimento delle aggravanti (stato di bisogno e circostanza delle piu' persone riunite) e la riqualificazione in appello della misura ablativa (da misura ex art. 644 cod.pen. a confisca allargata ex art. 240-bis cod.pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato la decisione, valutando la credibilità dei testi e le conversazioni intercettate e ricostruendo la natura usuraria del rapporto. Ha confermato la qualificazione estorsiva delle condotte dirette a ottenere il pagamento di interessi usurari e ha condiviso la valutazione circa l'esercizio abusivo dell'attivita' finanziaria, anche in assenza di una struttura aziendale complessa se l'attivita' risulta rivolta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante delle "piu' persone riunite" anche rispetto a chi ha agito come mandante/istigatore non presente materialmente, secondo la giurisprudenza richiamata. La riqualificazione in appello della confisca in termini di disciplina non ha violato il divieto di reformatio in pejus essendo immutata l'entita' della somma confiscata; la Corte ha pertanto confermato la confisca allargata ex art. 240-bis. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    La Corte ha valutato che i motivi di cassazione fondati su presunto difetto o contraddittorieta' della motivazione erano infondati poiche' la Corte d'Appello aveva fornito esaustiva e logica ricostruzione dei fatti; in Cassazione non e' ammessa una semplice riconsiderazione del merito probatorio.

  • art. 106 d.lgs. 1/9/1993 n. 385

    Richiamato in relazione all'esercizio abusivo dell'attivita' finanziaria: la condotta integra il reato se consiste nell'erogazione di credito sottraendosi ai controlli di legge.

  • art. 132 d.lgs. 1/9/1993 n. 385

    Interpretato insieme all'art. 106: non e' richiesta una struttura aziendale complessa; e' sufficiente che l'attivita' di erogazione di prestiti abbia carattere professionale e sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti.

  • art. 644 cod.pen.

    Nel primo grado era stata disposta una misura ablativa richiamando l'ultimo comma dell'art. 644; la Corte ha ritenuto ammissibile la riqualificazione in appello del titolo giuridico della misura ablativa.

  • art. 240-bis cod.pen.

    La Corte d'Appello ha applicato la confisca allargata prevista dall'art. 240-bis; la Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione in appello nella forma di confisca allargata purche' non sia aggravata nell'ammontare, non violando il divieto di reformatio in pejus.

  • art. 240 cod.pen.

    Richiamato come titolo alternativo di confisca nel primo grado (confisca del profitto del reato); la Corte ha osservato che la diversa qualificazione in appello non e' per se' vietata.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 21837/2012; Sez. 2, n. 31199/2014; Sez. 2, n. 36926/2018)

    Richiamati per il principio relativo all'aggravante delle 'piu' persone riunite': essa richiede la simultanea presenza di piu' soggetti in almeno una delle occasioni criminose, ma l'aggravante si comunica anche ai concorrenti non materialmente presenti se erano a conoscenza o per colpa ignoravano tale circostanza; puo' applicarsi anche al mandante/istigatore.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' consentito rimettere in discussione liberamente la valutazione di merito sulla credibilita' dei testimoni e sulle risultanze intercettive se la motivazione di merito e' logica e coerente; i rilievi di contraddittorieta' devono essere specifici e dimostrare aporie nella motivazione.
  • Se da elementi comprovati emerge la natura usuraria di un prestito, le condotte volte a ottenere il pagamento mediante violenza o minaccia possono essere qualificate come estorsione e non come semplice esercizio delle proprie ragioni.
  • Il reato di esercizio abusivo dell'attivita' finanziaria puo' sussistere anche senza una struttura imprenditoriale complessa: e' rilevante il carattere professionale dell'attivita' e che sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti.
  • L'aggravante 'delle piu' persone riunite' richiede, per la sua integrazione, che in almeno una occasione la minaccia o la violenza sia stata attuata da piu' persone contemporaneamente; tuttavia tale aggravante si puo' comunicare anche a chi non era materialmente presente se sussistono i presupposti soggettivi (conoscenza o colpa).
  • La riqualificazione in appello di una misura ablativa (es. mutamento del titolo giuridico della confisca) e' ammissibile a condizione che l'entita' della misura non sia peggiorata in modo da violare il divieto di reformatio in pejus; l'imputato puo' impugnare la riqualificazione con ricorso per Cassazione.
  • Le censure generiche sulla motivazione o sulla riqualificazione di misure patrimoniali sono destinate a essere respinte se il ricorso non contesta in modo specifico e argomentato i presupposti della decisione di merito.

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