Cassazione Penale, Ordinanza n. 08673/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile in sede di legittimità perché generico e privo di specifico confronto con la sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 186-bis, comma 6, del codice della strada. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, è stato dedotto un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il motivo era generico, aspecifico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestare in modo non adeguato le argomentazioni dei giudici di merito sulla responsabilità e sulla pena.
Norme richiamate
art. 186-bis, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Costituisce la base normativa del reato per cui vi è stata condanna nei gradi di merito; la decisione di legittimità non ne approfondisce il contenuto sostanziale, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità.
La sentenza chiarisce che il proscioglimento immediato può essere invocato solo nei limiti consentiti dalla sede di legittimità e con doglianze specifiche; nel caso concreto la censura sul mancato proscioglimento è stata ritenuta inammissibile.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
È la norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto con motivo generico, aspecifico e non adeguatamente confrontato con la decisione impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la debenza della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile un motivo di ricorso meramente generico o aspecifico, che non indichi puntualmente gli errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata e non si confronti con la sua motivazione.
- La doglianza secondo cui avrebbe dovuto essere pronunciato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifiche ragioni e può essere scrutinata solo se non risulta manifestamente infondata o improponibile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità del motivo, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità penale se la motivazione delle sentenze di merito appare логicamente e giuridicamente congrua e immune da vizi rilevanti.
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