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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17544/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva acquistato da un istituto di credito, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, un credito in sofferenza originariamente sorto da un contratto di mutuo fondiario e relativo a una società poi fallita. Dopo aver depositato, entro il termine annuale previsto per le domande tardive, un atto qualificato come surrogazione nella posizione processuale della banca cedente, la ricorrente sosteneva che tale atto potesse valere come domanda di ammissione al passivo e che le successive osservazioni e documenti depositati ai sensi dell’art. 95 l.fall. integrassero validamente la domanda, sanando eventuali carenze. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 93, 95 e 101 l.fall., per avere il Tribunale ritenuto tardive e inutilizzabili le integrazioni; 2) omesso esame delle osservazioni ex art. 95, comma 2, l.fall. e della documentazione prodotta il 21.10.2022; 3) omesso esame della circostanza che il ritardo non era imputabile al creditore, come risultante dalla corrispondenza col curatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente qualificato l’atto depositato come domanda di insinuazione al passivo e correttamente accertato che esso era privo di un elemento essenziale dell’editio actionis, cioè la determinazione della somma richiesta, oltre che della descrizione del bene su cui la prelazione si esercita per il riconoscimento del rango. Tale mancanza rende la domanda inammissibile ai sensi dell’art. 93, comma 4, l.fall., norma che esclude la sanatoria. La Corte ha inoltre affermato che i poteri integrativi e le osservazioni previste dall’art. 95 l.fall. non consentono di modificare o sanare una domanda originariamente carente nei suoi requisiti essenziali, né è applicabile analogicamente l’art. 164 c.p.c., trattandosi di un regime speciale che prevede l’inammissibilità e la riproponibilità solo in via tardiva. Spese non liquidate per mancata difesa dell’intimata; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    comma 3, nn. 2, 3 e 4; comma 4

    La domanda di ammissione al passivo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi richiesti dalla norma; se mancano o sono assolutamente incerti i requisiti essenziali, in particolare la determinazione della somma domandata, il ricorso è inammissibile e non sanabile.

  • art. 95 l.fall.

    Le osservazioni scritte e i documenti integrativi possono essere presentati, ma la norma non attribuisce un potere di modificare la domanda né di sanare vizi originari dell’editio actionis.

  • art. 101 l.fall.

    Il termine annuale rileva per la tempestività delle domande tardive e delle eventuali integrazioni; decorso tale termine non possono essere introdotte sanatorie utili a colmare le carenze originarie della domanda.

  • art. 164 c.p.c.

    La disciplina della sanatoria delle nullità dell’atto di citazione non è applicabile analogicamente alla domanda di insinuazione al passivo, poiché nel procedimento concorsuale la sanzione è l’inammissibilità, non la nullità sanabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo, la domanda deve contenere in modo chiaro e completo gli elementi essenziali dell’azione, tra cui la quantificazione del credito; la mancanza di tali elementi determina inammissibilità, non mera nullità.
  • La disciplina speciale delle domande di insinuazione al passivo prevale sulle regole generali di sanatoria dell’atto di citazione: non è consentito ricorrere all’art. 164 c.p.c. per colmare ex post carenze essenziali della domanda.
  • Le osservazioni e i documenti integrativi depositati nella fase di verifica del passivo non possono trasformare una domanda originariamente inammissibile in una domanda valida, quando la carenza riguardi un requisito essenziale richiesto a pena di inammissibilità.
  • La possibilità di riproposizione della domanda dichiarata inammissibile opera solo secondo le forme e nei limiti della domanda tardiva, ma non sana retroattivamente il vizio originario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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