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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07437/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto quadro di intermediazione finanziaria stipulato nel 1992 tra un cliente e una banca. Il cliente aveva chiesto la risoluzione del contratto quadro per inadempimento della banca agli obblighi informativi e la condanna al risarcimento del danno, sostenendo che gli investimenti eseguiti tramite la banca fossero stati pregiudizievoli e che il danno dovesse individuarsi nel saldo passivo del conto corrente, maturato anche per effetto delle aperture di credito concesse per finanziare le operazioni. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha nuovamente rigettato le domande ritenendole non provate: il cliente non aveva indicato con precisione quali informazioni fossero state omesse, quali titoli fossero rischiosi e per quali ragioni; aveva lamentato soprattutto l’inadeguatezza di alcune azioni senza allegarne adeguatamente la rischiosità; inoltre il saldo passivo del conto non poteva essere automaticamente confuso con il danno da investimento, perché comprendeva anche altre poste (aperture di credito, interessi passivi e spese personali). Con il ricorso per cassazione il cliente ha denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe rispettato i principi già affermati dalla Cassazione: avrebbero dovuto ritenersi individuate le operazioni contestate nei documenti allegati; sarebbe stata già dedotta la violazione degli obblighi informativi; la banca avrebbe dovuto provare di aver acquisito e fornito le informazioni dovute; inoltre il danno sarebbe stato già dimostrato dal dissesto patrimoniale e dal saldo passivo del conto. La Corte di cassazione ha però ritenuto che l’ordinanza rescindente precedente avesse deciso solo sulla determinatezza della domanda, non sulla fondatezza nel merito o sulla prova dell’inadempimento e del danno, lasciando al giudice di rinvio ogni valutazione fattuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che la precedente cassazione con rinvio aveva soltanto escluso l’indeterminatezza della domanda, affermando che petitum e causa petendi erano sufficientemente individuati, ma non aveva affatto accertato l’esistenza dell’inadempimento della banca, né l’inadeguatezza delle informazioni rese, né l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’investitore. Il giudice di rinvio, pertanto, poteva e doveva valutare nel merito se il cliente avesse provato quali informazioni fossero state omesse, quali titoli fossero rischiosi e quale fosse il nesso causale tra tali omissioni e il danno. Poiché la Corte territoriale ha accertato che tali allegazioni e prove mancavano e che il saldo passivo del conto non coincideva con il danno da investimento, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma solo nei limiti effettivi della precedente cassazione: se la Corte ha deciso soltanto sulla determinatezza della domanda, non sono precluse le valutazioni di merito su prova dell'inadempimento, del danno e del nesso causale.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione solo apparente o per grave illogicità/contraddittorietà non è ravvisata quando la sentenza di rinvio svolge un accertamento di fatto plausibile e coerente con il perimetro del giudizio di rinvio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il vincolo derivante dalla sentenza rescindente riguarda solo i punti effettivamente decisi dalla Cassazione; ciò che non è stato deciso resta devoluto al giudice di rinvio.
  • Nelle controversie relative alla responsabilità dell'intermediario finanziario, l'investitore deve allegare in modo specifico quali obblighi informativi siano stati violati, indicare le informazioni omesse e provare danno e nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
  • Il danno da operazioni di investimento non può essere identificato automaticamente con il saldo passivo del conto corrente, se questo comprende anche poste estranee agli investimenti, come aperture di credito, interessi passivi o spese personali.
  • L'intermediario, rispetto alle omissioni specificamente contestate, ha l'onere di provare di avere adempiuto agli obblighi informativi e di avere operato con la diligenza richiesta.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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