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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08159/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Longobardi impugnava l'ordinanza del Tribunale di Gorizia che aveva rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione di più condanne già pronunciate (sentenze del Tribunale di Salerno del 30/04/2019, Corte di appello di Salerno 30/09/2021; Tribunale di Torre Annunziata 03/12/2019, Corte d'appello di Napoli passata in giudicato 11/05/2023; sentenza del Tribunale di Gorizia del 03/03/2022). Il ricorso deduceva: (1) nullità dell'udienza camerale del 02/10/2025 per mancata partecipazione del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con riferimento all'art. 178 lett. c) c.p.p.; (2) violazione di legge in relazione alla valutazione, in sede esecutiva, dei presupposti per la continuazione (errore nella valutazione del dato temporale, nella considerazione della coincidenza dell'oggetto sociale delle società fallite e contestazione del presunto onere di allegazione a carico del richiedente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto sussistente la nullità assoluta dell'udienza camerale perché il decreto di fissazione indicava l'ora delle ore 12:00 del 02/10/2025 ma l'udienza è stata aperta alle ore 09:27 in assenza del difensore di fiducia e con nomina di difensore d'ufficio; il verbale è stato chiuso alle ore 09:30. Tale anticipazione e celebrazione in assenza del difensore integra la nullità prevista dall'art. 179 c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado. Per questo motivo processuale il giudice di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. Il secondo motivo non è stato esaminato nel merito avendo il primo assorbito le censure.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la celebrazione in assenza del difensore integra nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ha applicato tale principio per annullare l'ordinanza impugnata.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla partecipazione del difensore all'udienza camerale; la censura dedotta ha riguardato la mancata partecipazione del difensore di fiducia rispetto all'ora fissata.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    comma quarto (richiamato in giurisprudenza)

    Nel precedente citato la nomina di difensore d'ufficio quando l'udienza è anticipata non evita la nullità se il difensore di fiducia è stato impedito per motivo non legittimo; qui la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale in materia.

  • artt. 494, 497-bis, 223 R.d. 16/03/1942 n. 267; artt. 216, 219, 223 legge fallimentare; 497-bis cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali Longobardi era stato condannato nelle varie sentenze indicate; nel provvedimento impugnato tali condanne sono il contesto fattuale rispetto alla richiesta di unificazione/continuazione, ma la Cassazione non ha pronunciato interpretazioni di merito su tali norme avendo deciso per vizio processuale.

Massime di principio

  • L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora fissata e la celebrazione in assenza del difensore di fiducia integrano nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado; ciò comporta l'annullamento del provvedimento adottato in quella udienza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In caso di contestazione processuale conviene verificare rigorosamente il decreto di fissazione dell'udienza e il verbale: la discrepanza temporale tra ora fissata e ora di apertura/chiusura è elemento decisivo per dedurre la nullità.
  • La Corte di Cassazione, quando decide su censure di rito, può prescindere dalla motivazione del giudice a quo e valutare direttamente la correttezza in diritto della decisione impugnata (controllo dei presupposti della decisione).
  • Sulle questioni di merito relative all'unificazione/continuazione in fase esecutiva (temporalità delle condotte, coincidenza dell'oggetto sociale, identità del disegno criminoso), il giudice di merito deve valutare sia la distanza temporale sia la sostanziale coincidenza delle condotte; tuttavia tali profili non sono stati esaminati dalla Cassazione in presenza di nullità processuale rilevante.
  • Se si contesta l'assenza del difensore occorre chiarire se si è trattato di legittimo impedimento o semplice assenza: la prova del legittimo impedimento è determinante per evitare la dichiarazione di nullità.

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