Cassazione Penale, Sentenza n. 43085/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello del 15/01/2024 che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per: (i) bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, quale amministratore unico della Centro Mobili Pesaro (dichiarata fallita il 18/08/2012), distratto 159.000 euro a favore di altra società del gruppo (s.r.l. Fortuna) e ceduto i beni di magazzino per un controvalore indicato in circa 152.000 euro a prezzo incongruo ad altre società del gruppo; (ii) bancarotta fraudolenta documentale, per avere omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili relativi al 2007 e 2008, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società e cagionando pregiudizio ai creditori. I motivi di impugnazione contestavano: la gestione del concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.), l'erronea valutazione della documentazione del curatore e dei consulenti circa la sussistenza della documentazione contabile, la mancata derubricazione della bancarotta documentale a colposa, la mancata prova delle distrazioni patrimoniali in capo all'imputato e la non considerazione della collaborazione e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il rigetto del concordato non ha comportato nullità quando l'imputato ha poi discusso anche nel merito; ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito sulla sussistenza del dolo nella bancarotta documentale (occultamento delle scritture successive all'assunzione di fatto del controllo, finalizzato a impedire la ricostruzione del dissesto) e sulla fraudolenza delle cessioni e dei finanziamenti a favore di società del gruppo in assenza di corrispettivo o vantaggi compensativi concreti per la fallita. Ha inoltre ritenuto corretto il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, alla luce dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la condanna impugnata è stata confermata (con la conseguente statuizione sulle spese processuali).
Norme richiamate
Regola il concordato sulla pena in appello; la Cassazione ha ritenuto che il rigetto del concordato non determina nullità quando l'appellante, dopo il rigetto, conclude nel merito e si rimette ai motivi di gravame, implicando la rinuncia a un nuovo accordo
Norma che disciplina la fattispecie colposa di omessa tenuta delle scritture; la Corte ha escluso la colpa e ha riconosciuto il dolo quando l'occultamento è funzionale a impedire la ricostruzione patrimoniale e a pregiudicare i creditori
Riguarda l'autoricompensa e le operazioni infruttifere tra società del gruppo; la Corte ha richiamato il principio che l'allegazione della mera appartenenza a un gruppo non basta a giustificare trasferimenti che depauperano una società, salvo dimostrazione specifica di vantaggi compensativi concreti
Massime di principio
- Le impugnazioni che chiedono una diversa lettura dei fatti (contrapposta a quella del giudice di merito) sono difficili da accogliere in Cassazione: occorre dimostrare un vizio logico-manifesto nella motivazione, non una semplice valutazione alternativa dei fatti
- Il rigetto di un concordato sulla pena in udienza non è automaticamente causa di nullità della sentenza emessa subito dopo se la parte, dopo il rigetto, ha concluso anche nel merito e si è rimessa ai motivi di gravame
- L'omessa conservazione o l'occultamento delle scritture contabili può integrare bancarotta documentale con dolo quando l'evento ostacola concretamente la ricostruzione del dissesto e si può collegare temporalmente a condotte finalizzate a pregiudicare i creditori
- Trasferimenti di beni o somme all'interno di un gruppo societario vanno valutati criticamente: per evitare la qualificazione come distrazione è necessario provare vantaggi compensativi concreti per la società apparentemente depauperata o il saldo positivo delle operazioni di gruppo
- La valutazione comparativa di attenuanti e aggravanti è tipicamente di merito e solo se priva di logica o arbitraria può essere censurata in sede di legittimità
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